Legittimità della nomina e composizione della commissione di gara in procedure d'appalto nei Comuni secondo l’art. 77 d.lgs. 50/16 e l’art. 107 d.lgs. 267/00
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Stradaioli Costruzioni Generali che contestava la nomina e la composizione della commissione di gara per la realizzazione di un percorso pedonale sul Lungomare delle Meduse, sostenendo un’incompatibilità normativa nella figura del presidente della commissione, anche dirigente responsabile degli atti di gara. Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, argomentando che negli enti locali l’art. 107 d.lgs. 267/00 attribuisce al dirigente la presidenza delle commissioni di gara, prevalendo quindi su una lettura letterale dell’art. 77 comma 4 d.lgs. 50/16. Ne deriva che non è configurabile l’incompatibilità dedotta e che la procedura di gara è legittima.
Spiegazione Dettagliata
La questione principale affrontata riguarda il presunto conflitto normativo tra l’art. 77 comma 4 del Codice dei Contratti (d.lgs. 50/16), che vieta che i commissari di gara abbiano svolto ruoli tecnici o amministrativi precedenti nella stessa procedura, e l’art. 107 comma 3 lett. a) del d.lgs. 267/00 (Testo Unico Enti Locali), che assegna al dirigente la presidenza delle commissioni di gara. Il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie specifica dei Comuni, quest’ultima disposizione prevale e legittima che un dirigente che ha adottato gli atti di gara possa anche presiedere la commissione e partecipare alla valutazione delle offerte. Tale soluzione è giustificata da ragioni di efficienza organizzativa, dal ruolo di controllo del dirigente e dalla natura non assoluta del divieto di incompatibilità, che riguarda solo questioni di autonomia di giudizio e non la imparzialità costituzionale dell’azione amministrativa. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla tempistica della nomina della commissione e sull’assenza di sanzioni per offerte sostanzialmente identiche, con particolare riguardo all’interesse ad impugnare. Nel complesso, la sentenza conferma che le procedure di gara svolte secondo questo modello rispettano i principi di imparzialità e buon andamento, condannando una lettura rigida e non conciliata delle norme.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 93 del nuovo Codice degli Appalti disciplina la composizione e le modalità operative della commissione giudicatrice. Sebbene non direttamente invocato per l’esclusione o incompatibilità, la norma è richiamata implicitamente nel contesto della valutazione delle offerte e delle regole di nomina e operatività della commissione. La sentenza conferma che le nomine si sono svolte regolarmente e che la commissione ha operato nel rispetto dei criteri di trasparenza e competenza.



