Rigetto del ricorso Getra Distribution s.r.l. contro ANAC per annotazione nel Casellario informatico a seguito di risoluzione contrattuale per inadempimento in appalto PNRR
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Getra Distribution s.r.l. contro l’ANAC, confermando la legittimità dell’annotazione nel Casellario informatico disposta a seguito della risoluzione contrattuale pronunciata da Iren s.p.a. per presunto grave inadempimento (mancato rispetto dei termini di consegna in un appalto PNRR). Il TAR ha ritenuto che l’ANAC abbia correttamente svolto la valutazione sulla non manifesta infondatezza della notizia e sull’utilità dell’annotazione, escludendo profili di eccesso di potere o difetto di istruttoria. Le contestazioni della ricorrente circa la mancata valutazione approfondita dei fatti e la presunta illegittimità della risoluzione sono state qualificate come questioni di merito riservate al giudice civile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l’ambito di valutazione dell’ANAC, in caso di segnalazione di risoluzione contrattuale ex art. 213, comma 10, del Codice degli Appalti, non si sovrappone a quello del giudice civile: l’ANAC deve limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza dei fatti e l’utilità della notizia per gli scopi del Casellario, senza poter entrare nel merito della legittimità della risoluzione o della sussistenza dell’inadempimento, che restano riservati al giudizio ordinario tra le parti. Il TAR ha escluso la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto indurre ANAC ad archiviare la segnalazione e ha ritenuto la procedura corretta anche sotto il profilo delle garanzie partecipative e motivazionali. La domanda di sospensione in attesa della definizione del giudizio civile è stata respinta, poiché non esiste un vincolo di pregiudizialità necessaria tra le due controversie.



