Legittimità dell’annotazione ANAC nel casellario informatico a seguito di risoluzione contrattuale per grave inadempimento – Caso Tecno Service
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Tecno Service, che chiedeva l’annullamento dell’annotazione da parte di ANAC nel Casellario Informatico a seguito della risoluzione, da parte di ATER Gorizia, di un contratto d’appalto per grave inadempimento. Il Tribunale ha ritenuto legittima l’operato dell’ANAC, rilevando come l’Autorità abbia dato adeguato rilievo alle deduzioni della ricorrente e abbia correttamente valutato l’assenza di elementi che rendessero la segnalazione manifestamente infondata o inutile ai fini del casellario. Il giudizio sulle responsabilità sostanziali dell’inadempimento resta riservato al Tribunale civile. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla distinzione tra il compito dell’ANAC nel gestire il Casellario Informatico e la valutazione di merito delle controversie contrattuali, che spetta invece al giudice civile. L’ANAC, infatti, non deve accertare con giudizio pieno la responsabilità dell’inadempimento, ma solo verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità della notizia ai fini della tenuta del Casellario, come strumento informativo per le stazioni appaltanti. Nel caso specifico, la segnalazione di risoluzione per grave inadempimento appaiono, secondo la giurisprudenza, notizie utili e rilevanti di per sé, salvo che non emergano in modo palese e immediato elementi contrari (es. uso abnorme del potere di risoluzione, prova chiara dell’assenza di inadempimento). Tecno Service non ha fornito documentazione immediata ed evidente che escludesse la propria responsabilità. ANAC ha anche annotato la pendenza del giudizio civile, dimostrando di avere esaminato le difese dell’operatore. Pertanto, l’annotazione è stata ritenuta legittima e il ricorso infondato.



