04/05/2026
Art. 10Art. 70Art. 100Art. 119

Esclusione da gara per mancato possesso diretto dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali: il subappalto non può supplire ai requisiti di idoneità professionale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da un consorzio escluso da una gara per lavori di bonifica, poiché privo di iscrizione diretta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 9 classe C o superiore). Il consorzio aveva dichiarato di voler soddisfare tale requisito tramite subappalto al 100% della relativa attività, ma la stazione appaltante ha ritenuto che l’iscrizione all’albo fosse un requisito di idoneità professionale che doveva essere posseduto direttamente dal concorrente. Il TAR ha confermato la legittimità dell’esclusione, precisando che il possesso dell’iscrizione non può essere surrogato mediante subappalto, poiché attiene alla capacità soggettiva dell’operatore economico.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lazio si fonda sull’interpretazione della normativa in materia di appalti pubblici e bonifiche ambientali. Il tribunale ha chiarito che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, richiesta per partecipare a gare relative a lavori di bonifica, rappresenta un requisito di idoneità professionale, ovvero una condizione soggettiva che deve essere posseduta personalmente dall’offerente già al momento della domanda di partecipazione. Tale requisito non può essere colmato tramite il subappalto, che attiene invece all’esecuzione materiale delle prestazioni e non alla legittimazione a partecipare alla gara. Il TAR, richiamandosi sia alla normativa ambientale (art. 212 d.lgs. 152/2006) sia al Codice degli Appalti (in particolare l’art. 100), ha reputato infondati i motivi di gravame del consorzio incentrati sull’asserita violazione dei principi di massima partecipazione e tassatività delle cause di esclusione, precisando che il requisito in questione costituisce una legittima causa di esclusione e che la lex specialis della gara era conforme al quadro normativo di riferimento. La possibilità di subappaltare non può eludere l'obbligo di possesso diretto dei requisiti soggettivi di idoneità professionale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L'articolo è stato richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che le cause di esclusione dalle gare devono essere tassative e che la pretesa esclusione per mancato possesso diretto dell'iscrizione sarebbe contraria al principio di massima partecipazione. Il TAR ha però chiarito che l'iscrizione all'Albo rappresenta un legittimo requisito di idoneità professionale ai sensi della normativa e che la causa di esclusione applicata è riconducibile alle disposizioni del codice.

Articolo 70

L'articolo è stato richiamato dalla Stazione Appaltante nella lex specialis per giustificare l'inammissibilità delle offerte prive della qualificazione richiesta. La sua funzione nella sentenza è quella di confermare che una delle condizioni fondamentali per la partecipazione a procedure negoziate è il possesso diretto dei requisiti indicati, tra cui l'iscrizione all'albo, non essendo ammissibile la surroga tramite terzi.

Articolo 100

Determinante per la decisione; il TAR spiega che l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 100 e che, come tale, deve essere posseduto personalmente dall’operatore economico che partecipa alla gara. Il consorzio ricorrente non poteva quindi sopperire a tale mancanza con il subappalto.

Articolo 119

Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la legittimità del subappalto dei requisiti, il TAR precisa invece che il subappalto riguarda esclusivamente l’esecuzione di una parte delle prestazioni e non può sanare la mancanza di requisiti soggettivi di partecipazione, come l’idoneità professionale rappresentata dall’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Articoli di riferimento