Annullamento dell'esclusione dalla gara per malfunzionamento della piattaforma telematica di gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di CPL Concordia, annullando il provvedimento con cui la Regione Lazio aveva respinto l'istanza di ammissione alla gara per servizi di manutenzione, a causa dell'impossibilità di finalizzare l'invio dell'offerta per un malfunzionamento della piattaforma S.TEL.LA.. La sentenza riconosce che la società aveva agito con la dovuta diligenza e che, in caso di disservizi attribuibili alla piattaforma digitale di gara, la stazione appaltante deve garantire la partecipazione escludendo la negligenza dell'operatore e applicando la disciplina della ‘causa ignota’.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull'applicazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di assicurare la partecipazione degli operatori economici anche in caso di malfunzionamento delle piattaforme di approvvigionamento digitale, prevedendo sospensione o proroga dei termini. Il Collegio ritiene provato che il mancato invio dell'offerta di CPL non sia imputabile a negligenza, ma a un malfunzionamento (o comunque a una ‘causa ignota’) della piattaforma digitale utilizzata. In coerenza con autorevoli precedenti giurisprudenziali, il TAR chiarisce che la responsabilità per simili disservizi non può essere addossata al concorrente se questi ha agito con diligenza professionale, bensì deve ricadere sull’amministrazione che gestisce la piattaforma. Il TAR interpreta in senso vincolante le norme di legge e le regole di gara, superando ogni eventuale previsione di rischio a carico del concorrente nei casi di malfunzionamento della piattaforma, anche quando non sia possibile accertare con esattezza la causa tecnica. Ne consegue l’annullamento dell’atto di esclusione, riaffermando che la digitalizzazione delle procedure non può comprimere la tutela della parità di accesso alla gara pubblica.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 25, comma 2, è stato il fondamento della decisione, in quanto obbliga le stazioni appaltanti a garantire comunque la partecipazione alle gare anche in caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, delle piattaforme digitali. Il TAR ha ribadito che tale obbligo non è una mera facoltà ma un dovere, da cui deriva la nullità di esclusioni dovute a problemi tecnici della piattaforma che non siano imputabili a negligenza degli operatori economici.
L’articolo 71 è stato richiamato per inquadrare la procedura di gara come ‘procedura aperta’ e per confermare la corretta impostazione formale della gara da parte della Regione Lazio, che ha rispettato i termini minimi per la presentazione delle offerte. Tuttavia, la questione centrale non ha riguardato la regolarità della procedura aperta stessa, ma la gestione delle criticità tecniche nella fase di presentazione dell’offerta.



