Gara telematica: annullato il provvedimento di esclusione per malfunzionamento della piattaforma S.TEL.LA. – Prevalenza della tutela della partecipazione in caso di disservizio tecnico non imputabile all’operatore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso del raggruppamento CPL Concordia contro l’esclusione dalla gara telematica per la manutenzione degli impianti degli enti delle Regioni Lazio e Umbria, Lotto 2. L’esclusione era stata disposta perché la piattaforma telematica della Regione Lazio aveva impedito all’operatore di finalizzare l’invio dell’offerta entro i termini a causa di rallentamenti e di un errore sul formato dei file, nonostante la documentazione fosse stata interamente caricata nei tempi previsti. Il Tribunale ha riconosciuto che il mancato invio non derivava da negligenza dell’operatore ma da un malfunzionamento tecnico o da una causa ignota imputabile alla stazione appaltante, la quale, in base alla normativa e al disciplinare di gara, avrebbe dovuto permettere comunque la partecipazione e disporre la sospensione e proroga dei termini.
Spiegazione Dettagliata
Questa decisione chiarisce che, nelle gare gestite su piattaforme digitali, il principio di autoresponsabilità dell’operatore non è assoluto: se questi si comporta con diligenza professionale e un malfunzionamento tecnico non prevedibile impedisce l’invio tempestivo dell’offerta, la stazione appaltante ha l’obbligo di garantire la partecipazione (anche riaprendo o prorogando i termini), come stabilito dall’art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023. La sentenza richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato e il principio di equa allocazione del rischio tecnico tra amministrazione e concorrente: in caso di incertezza sulla causa, il rischio grava sull’ente che gestisce la gara. La Regione non poteva respingere l’istanza di CPL adducendo la mancata prova del disservizio, dato che la disciplina di gara e il Codice degli appalti prevedono la tutela della partecipazione anche nei casi di “causa ignota”, purché sia esclusa la negligenza del concorrente. Il TAR, per evitare difformità di trattamento e contrasti nei giudicati tra lotti della stessa gara, si è anche uniformato a precedenti conformi del Consiglio di Stato e TAR Umbria.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 25, comma 2, è la norma centrale applicata dal TAR: impone alle stazioni appaltanti di assicurare la partecipazione alla gara anche in presenza di comprovati malfunzionamenti, sospendendo e prorogando i termini se necessario. La sentenza considera questa previsione come un obbligo vincolante e non una mera facoltà, che trova diretta attuazione sia nel disciplinare di gara sia nella condotta che l’amministrazione avrebbe dovuto tenere quando si sono verificati i rallentamenti tecnici e il blocco della piattaforma S.TEL.LA.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta e giustifica la modalità di svolgimento della gara, garantendo la massima apertura alla partecipazione di tutti gli operatori economici. Nella sentenza viene richiamato per inquadrare la procedura attivata dalla Regione Lazio e per sottolineare l’importanza del rispetto delle regole di ammissione e parità di accesso, principi che sarebbero stati lesi da una esclusione non motivata da colpa del concorrente ma da disservizi tecnici della piattaforma.



