04/06/2026
Art. 3Art. 71Art. 104Art. 107Art. 108

Respinto il ricorso di Sony Europe BV contro l’aggiudicazione RAI a Video Progetti per la fornitura di sistemi di ripresa PTZ 4K

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Sony Europe BV che contestava l’aggiudicazione a Video Progetti Srl della gara indetta da RAI per la fornitura di sistemi di ripresa PTZ 4K. Sony lamentava presunte irregolarità nell’offerta dell’aggiudicataria e nella valutazione tecnica, sostenendo tra l’altro un avvalimento occulto con Panasonic e difetti nelle modalità di presentazione dell’offerta. Il Tribunale ha ritenuto infondati tutti i motivi, riconoscendo la correttezza dell’operato della stazione appaltante e la piena legittimità dell’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha motivato la decisione nel senso che le presunte irregolarità contestate da Sony non incidevano sulla validità dell’offerta di Video Progetti Srl. In particolare, la presenza di riferimenti a Panasonic nella documentazione tecnica non configura avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice, ma si riferisce a caratteristiche dei prodotti offerti e non ai requisiti soggettivi dell’operatore economico. Inoltre, il ricorso a documentazione allegata parzialmente in inglese era consentito dalle regole di gara e non ha determinato alcuna lesione della par condicio. Quanto alla valutazione dei punteggi tecnici, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il giudizio della commissione è ampiamente discrezionale e non sindacabile in assenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, elementi non ravvisati nel caso di specie. La sentenza si fonda sul rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza procedurale nelle gare pubbliche, sottolineando come la normativa sugli appalti (artt. 3, 71, 104, 107, 108 d.lgs. 36/2023) sia stata correttamente osservata dalla stazione appaltante.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato e dei valori di concorrenza, imparzialità e trasparenza è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della par condicio; il TAR ha affermato che tali principi sono stati rispettati dalla commissione e dalla stazione appaltante, dato che le modalità di presentazione dell’offerta dell’aggiudicataria non hanno compromesso la trasparenza né la valutazione comparativa.

Articolo 71

La gara RAI è stata svolta come procedura aperta ai sensi dell’art. 71, consentendo la massima partecipazione di operatori economici come previsto dalla norma. Il rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione delle offerte non è mai stato contestato nel merito, confermando la corretta adozione di questa procedura.

Articolo 104

Sony sosteneva che l’offerta di Video Progetti fosse imputabile a Panasonic configurando un avvalimento non dichiarato. Il TAR ha escluso questa interpretazione, chiarendo che l’avvalimento ex art. 104 riguarda il prestito di requisiti soggettivi, mentre qui si trattava solo di garanzie tecniche del prodotto, e Video Progetti possedeva autonomamente l’unico requisito soggettivo richiesto.

Articolo 107

L’articolo 107 è stato evocato per rafforzare il principio che le aggiudicazioni devono avvenire secondo criteri previsti e previa verifica della conformità delle offerte. Il TAR ha confermato che la valutazione delle offerte è stata effettuata nel rispetto del quadro normativo e secondo i principi di imparzialità e trasparenza.

Articolo 108

L’articolo 108, che privilegia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stato applicato nella definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura RAI e nella valutazione delle offerte. Il TAR ha confermato che i criteri erano chiari, la Commissione li ha applicati correttamente e la motivazione – anche solo numerica – dei punteggi è sufficiente secondo la consolidata giurisprudenza.

Articoli di riferimento