04/08/2026
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Legittimità dell’esclusione dalla gara per aliud pro alio e violazione dell’unicità dell’offerta: interpretazione dei principi di equivalenza e delle specifiche tecniche nel Codice dei Contratti Pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per la fornitura di ecostazioni, in quanto la sua offerta proponeva materiali diversi rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis e si articolava in opzioni alternative. Il Tribunale ha ritenuto che la proposta integrasse un ‘aliud pro alio’ (prodotto diverso) e violasse il principio dell’unicità dell’offerta, ribadendo che il principio di equivalenza non consente di derogare alle specifiche tecniche obbligatorie. Sono state giudicate infondate anche le doglianze sulla disparità di trattamento rispetto all’aggiudicatario. È stata confermata la legittimità dell’operato della stazione appaltante e la condanna della ricorrente alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione dell’esclusione dalla gara di una società che aveva presentato un’offerta non conforme alle specifiche tecniche richieste dal bando, proponendo materiali diversi (alluminio anodizzato anziché acciaio al carbonio e acciaio inox) e formulando un impegno alternativo a fornire i materiali richiesti solo se la stazione appaltante lo avesse ritenuto inderogabile. Il TAR chiarisce che il principio di equivalenza delle offerte trova un limite invalicabile nelle specifiche tecniche minime e obbligatorie indicate dalla lex specialis di gara; la proposizione di prodotti diversi costituisce un ‘aliud pro alio’ inammissibile. Sul piano procedurale, la presentazione di un’offerta alternativa/condizionata viola il principio di unicità dell’offerta, creando un ingiusto vantaggio competitivo. Il Tribunale ritiene pertanto legittima l’esclusione e inammissibili le ulteriori censure. Non riconosce, infine, il diritto al risarcimento del danno perché l’esclusione è conforme a legge.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1, relativo al principio del risultato, è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’amministrazione avrebbe dovuto privilegiare l’idoneità funzionale delle soluzioni offerte rispetto a un formalismo sulle specifiche tecniche. Il TAR però ribadisce che detto principio non autorizza a disapplicare le prescrizioni vincolanti della lex specialis, specie ove dirette ad assicurare qualità e durata del bene oggetto di gara.

Articolo 2

Il principio della fiducia, seppure evocato tra i principi generali, non trova applicazione in senso favorevole alla ricorrente, in quanto il rispetto delle regole di gara e delle prescrizioni tecniche obbligatorie è ritenuto essenziale per la legittimità dell’azione amministrativa e per la tutela dell’affidamento degli altri concorrenti.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato viene richiamato per ribadire il rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento. La sentenza chiarisce che la pluralità delle offerte o le offerte alternative ostacolano la parità tra concorrenti, giustificando il rigetto del ricorso della parte esclusa.

Articolo 5

Il TAR richiama il principio di buona fede e tutela dell’affidamento per chiarire che la stazione appaltante ha agito correttamente nell’escludere un’offerta non conforme, tutelando l’affidamento degli altri partecipanti e rispettando le regole di gara. L’assenza di comportamento scorretto da parte dell’amministrazione giustifica il rigetto della richiesta risarcitoria.

Articolo 17

Rilevante nella sentenza è la disciplina del comma 4 dell’articolo 17, che sancisce il divieto di presentare più di un’offerta o offerte alternative/condizionate nella procedura di affidamento. Il TAR ha applicato tale principio, giudicando legittima l’esclusione della ricorrente che aveva prospettato soluzioni alternative in relazione ai materiali da impiegare.

Articolo 36

L’articolo 36, sul diritto di accesso agli atti e alla documentazione di gara, viene menzionato in relazione alle comunicazioni di aggiudicazione e alla possibilità per gli offerenti di visionare le offerte e i verbali. Non ha inciso sul merito della decisione, ma ha regolato le modalità di comunicazione degli esiti e la decorrenza dei termini per eventuali impugnative.

Articolo 79

L’articolo 79, sulle specifiche tecniche, è centrale nella motivazione perché la sentenza afferma che il principio di equivalenza può operare solo quando sia dimostrata la totale equivalenza funzionale ai requisiti richiesti e mai in presenza di prescrizioni tecniche minime e inderogabili. Qui, la diversa natura dei materiali offerti (alluminio invece di acciaio) è stata ritenuta non sanabile con il principio di equivalenza.

Articolo 90

Il TAR richiama l’articolo 90 per l’obbligo di comunicazione agli offerenti circa l’esclusione, l’aggiudicazione e la stipula del contratto. Le corrette comunicazioni procedimentali costituivano prova della legittimità amministrativa e sono state oggetto di contestazione formale nel ricorso; la sentenza ha confermato la regolarità di tali comunicazioni.

Articoli di riferimento