04/12/2025
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 57Art. 101Art. 102

Legittimità dell'esclusione per mancata allegazione del progetto di assorbimento nella gara per servizi manutentivi Trenitalia – Applicazione delle clausole sociali e limiti al soccorso istruttorio

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di L'Operosa S.p.A., esclusa da una gara d'appalto per servizi manutentivi immobiliari per non aver allegato, a pena di esclusione, il progetto di assorbimento relativo alla clausola sociale richiesto dal disciplinare di gara. Il tribunale ha ritenuto legittima la clausola escludente e l'esclusione applicata, considerando il progetto di assorbimento non un semplice adempimento formale, ma un elemento strutturale e necessario dell’offerta economica. Ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, in quanto l’omissione incide sul contenuto sostanziale dell’offerta e non è sanabile dopo la scadenza. Infine, la semplice accettazione della clausola sociale o il possesso di una certificazione etico-sociale non possono sostituire il dettaglio delle modalità operative richieste dal Codice degli Appalti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità dell’esclusione di un operatore economico da una gara pubblica per la mancata allegazione, a pena di esclusione, di un progetto di assorbimento che dettagli le modalità attuative della clausola sociale in materia di stabilità occupazionale. Il TAR ha ritenuto fondato il comportamento della stazione appaltante, affermando che sia l’art. 57 sia l’art. 102 del Codice degli Appalti impongono che le offerte contengano misure concrete per garantire la stabilità occupazionale, di cui la presentazione di un progetto dettagliato costituisce elemento essenziale e non sanabile successivamente tramite soccorso istruttorio (art. 101). La mancata presentazione di tale progetto non integra una semplice irregolarità formale, ma determina una carenza sostanziale dell’offerta. Alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), la previsione escludente trova diretta base normativa. L’amministrazione non può accettare l’integrazione postuma dell’offerta né surrogare il progetto richiesto con impegni generici o certificazioni di comportamento etico-sociale. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che distingue nettamente tra elementi essenziali (non integrabili) e formali (soccorribili) dell’offerta, a tutela della par condicio e della serietà delle offerte.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È stato richiamato tra i principi asseritamente violati dalla ricorrente, che riteneva la clausola escludente non funzionale al miglior risultato della procedura. Il TAR, invece, riconosce che la richiesta del progetto di assorbimento è funzionale alla verifica della serietà e congruità dell’offerta, coerente con il principio del risultato e con la finalità di garantire stabilità occupazionale quale interesse pubblico rilevante.

Articolo 2

Invocato nei motivi di ricorso come principio di fiducia tra amministrazione e operatori economici, in relazione all’ammissibilità del soccorso istruttorio e alla possibilità di valorizzare dichiarazioni generiche o certificazioni. Il TAR chiarisce che la fiducia non può prevalere sull’osservanza rigorosa delle prescrizioni essenziali dell’offerta, che tutelano la par condicio tra i concorrenti.

Articolo 10

Rilevante in quanto la ricorrente sosteneva la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Il TAR afferma che la previsione escludente trova fondamento diretto negli obblighi normativi e nella natura essenziale del progetto di assorbimento, che integra un requisito sostanziale dell’offerta e non introduce una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dalla legge.

Articolo 57

Costituisce il fondamento del potere/dovere della stazione appaltante di inserire negli atti di gara clausole sociali che richiedano misure concrete per la stabilità occupazionale, come il progetto di assorbimento. L’articolo è interpretato come fonte di un obbligo per l’operatore economico di dettagliare tali misure in sede di offerta, pena l’esclusione in caso di omissione.

Articolo 101

Disciplinando il soccorso istruttorio, vieta l’integrazione postuma della documentazione costituente l’offerta tecnica ed economica. La sentenza valorizza tale limite, escludendo che il progetto di assorbimento possa essere presentato dopo la scadenza, trattandosi di elemento sostanziale e non di mera formalità sanabile.

Articolo 102

Prevede che l’operatore economico, nell’offerta, debba indicare come intende adempiere agli obblighi di stabilità occupazionale e rispetto dei CCNL. La sentenza sancisce che questo obbligo si traduce nella necessità di allegare un progetto dettagliato di assorbimento, ritenendo legittima la scelta della stazione appaltante di richiederlo a pena di esclusione.

Articoli di riferimento