Legittimità dell’esclusione per mancata presentazione del progetto di assorbimento e limiti al soccorso istruttorio nelle gare pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio respinge il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica indetta da Ferservizi S.p.A., motivando che l’omessa allegazione, a pena di esclusione, del progetto di assorbimento relativo alla clausola sociale costituisce un deficit sostanziale dell’offerta economica. Il Tribunale ha ritenuto legittima la previsione del disciplinare che impone tale obbligo e ha confermato l’impossibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per integrare ex post un elemento ritenuto essenziale e strutturale dell’offerta, in quanto tale omissione lede la par condicio fra i concorrenti e non può essere equiparata a un mero errore formale o materiale.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda sull’interpretazione delle norme del Codice degli Appalti vigenti (d.lgs. 36/2023), in particolare sugli articoli 57 e 102 che obbligano le stazioni appaltanti a inserire clausole sociali nei bandi e richiedono agli operatori di dettagliare, nell’offerta, le modalità con cui garantiranno la stabilità occupazionale. Il disciplinare di gara, correttamente, ha previsto l’obbligo di allegare un progetto di assorbimento come elemento essenziale (e non meramente formale) dell’offerta economica; la sua mancanza comporta quindi una carenza sostanziale e non sanabile tramite soccorso istruttorio (art. 101), in quanto ciò altererebbe i principi di concorrenza e parità delle condizioni tra gli operatori. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima la sanzione escludente, affermando che l’integrazione successiva di tale documento avrebbe potuto favorire chi inizialmente non si fosse conformato, consentendogli di rimodulare la propria offerta a risultato noto. La mera adesione alla clausola sociale o la presentazione di certificazioni generali (SA8000) non sostituisce l’onere di trasparenza sulle concrete modalità di assorbimento del personale. Sono dunque rispettati il principio di tassatività delle cause di esclusione e il principio del risultato, in quanto la stazione appaltante è chiamata a selezionare l’offerta migliore e più attendibile anche sotto il profilo sociale ed occupazionale.
Collegamenti al Codice Appalti
È richiamato nel ricorso (tra i principi fondamentali) e sottende la logica di garantire affidamenti efficienti nel rispetto della legalità e dei principi di buon andamento; la sentenza conferma che la corretta applicazione di tale principio comporta la legittimità dell’esclusione quando vi sia una carenza sostanziale dell’offerta che incide sul risultato della procedura.
Invocato dalla ricorrente quale principio di fiducia nelle relazioni tra operatori e stazione appaltante; la sentenza, tuttavia, sottolinea che la fiducia non può giustificare la sanatoria di carenze strutturali dell’offerta, tutelando invece la par condicio e la trasparenza della gara.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione è centrale nel ricorso: il TAR chiarisce che la mancata presentazione di un elemento sostanziale richiesto dal Codice (come il progetto di assorbimento) non configura una causa di esclusione aggiuntiva, ma la mancanza di un requisito essenziale dell’offerta che comporta l’automatica esclusione.
Costituisce il fondamento normativo per l’inserimento obbligatorio di clausole sociali nei bandi. Il TAR afferma che le stazioni appaltanti devono richiedere agli operatori di indicare nell’offerta specifiche misure a garanzia della stabilità occupazionale, quindi legittimando la richiesta e la sanzione escludente del progetto di assorbimento quale requisito necessario.
Disciplina il soccorso istruttorio, escludendo espressamente la possibilità di sanare omissioni riguardanti elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica. Il TAR afferma che il progetto di assorbimento riveste natura sostanziale e non può essere integrato dopo la scadenza, per non violare la parità di trattamento fra concorrenti.
Prevede che l’operatore deve impegnarsi nella tutela della stabilità occupazionale indicando chiaramente, nell’offerta, i mezzi con cui adempirà all’obbligo. Il TAR fonda su questo articolo la legittimità della richiesta del progetto di assorbimento come elemento necessario e imprescindibile dell’offerta.



