Legittimità dell'esclusione per mancata allegazione del progetto di assorbimento a pena di esclusione nella gara pubblica: il ruolo delle clausole sociali e il limite al soccorso istruttorio
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di una società esclusa da una gara per l’affidamento di servizi manutentivi nel Gruppo Ferrovie dello Stato, a causa della mancata allegazione, a pena di esclusione, del progetto di assorbimento per la clausola sociale, previsto dal disciplinare di gara. Il tribunale ha stabilito che tale progetto costituisce un elemento essenziale e necessario dell’offerta economica, la cui assenza non è sanabile tramite soccorso istruttorio. Non è sufficiente, secondo il TAR, una generica accettazione della clausola sociale o una certificazione SA8000; occorre la puntuale indicazione delle modalità di assorbimento del personale. La disciplina di gara si è quindi conformata alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle norme europee, e le cause di esclusione sono risultate legittime.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha riconosciuto legittima la clausola della lex specialis che richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione di un progetto di assorbimento relativo alla clausola sociale, in conformità agli articoli 57 e 102 del Codice dei Contratti Pubblici. Ha chiarito che tale progetto è parte integrante e strutturale dell’offerta economica e la sua assenza comporta una carenza sostanziale e non meramente formale, ostando all’attivazione del soccorso istruttorio (art. 101). La ratio della decisione risiede nella funzione del progetto di assorbimento: dimostrare la serietà concreta dell’impegno alla stabilità occupazionale, necessario per la valutazione di congruità dell’offerta e del rispetto della clausola sociale. Le clausole che prevedono questa esclusione sono legittime perché espressamente richieste dalla legge e, anche laddove non vi sia una sanzione di esclusione esplicita, il venir meno di un requisito necessario dell’offerta lo giustifica. È stata inoltre esclusa la possibilità di sostituire il progetto di assorbimento con mere dichiarazioni generali o certificazioni etico-sociali, in quanto prive della specificità richiesta dalla normativa. Il principio della tassatività delle cause di esclusione (art. 10) non viene violato, essendo l’omessa allegazione del progetto di assorbimento una lacuna sostanziale. Il ricorso è stato quindi rigettato come infondato, confermando l’esclusione e legittimità della procedura di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato richiamato per evidenziare che la stazione appaltante deve assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo e il buon andamento, anche attraverso la richiesta di misure concrete (come il progetto di assorbimento) nell’interesse pubblico e in attuazione degli obblighi sociali.
Il principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici è invocato dal ricorrente, ma la sentenza sottolinea che la sua applicazione non consente di prescindere dall’osservanza dei requisiti sostanziali dell’offerta, richiesti dalla normativa vigente.
Il principio della tassatività delle cause di esclusione è stato esaminato dal TAR, che ha ritenuto che la mancata allegazione del progetto di assorbimento non configura una causa di esclusione 'aggiuntiva', ma rappresenta un elemento sostanziale e necessario dell’offerta, la cui assenza legittima l’esclusione secondo quanto previsto dalla legge.
L’articolo 57 è stato centrale: la sentenza lo interpreta nel senso che le stazioni appaltanti sono tenute a inserire clausole sociali nei bandi e a richiedere come requisito necessario dell’offerta le misure concrete di attuazione (qui il progetto di assorbimento), giustificando così la sua richiesta a pena di esclusione.
L’articolo 101 sul soccorso istruttorio viene invocato dalla ricorrente, ma il TAR chiarisce che non trova applicazione quando la carenza riguarda documenti che compongono l’offerta tecnica o economica: il progetto di assorbimento, essendo elemento sostanziale dell’offerta economica, non è sanabile attraverso soccorso istruttorio.
Viene richiamato per affermare che l’offerta deve contenere l’indicazione delle modalità concrete di attuazione della clausola sociale, rendendo obbligatoria l’allegazione del progetto di assorbimento per consentire la verifica, da parte della stazione appaltante, della serietà e congruità dell’impegno occupazionale dichiarato.



