04/12/2025
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 57Art. 101Art. 102

Legittimità dell’esclusione per omessa allegazione del progetto di assorbimento in gara con clausola sociale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un’impresa esclusa da una gara, poiché non aveva allegato all’offerta economica il richiesto 'progetto di assorbimento' sulle modalità di applicazione della clausola sociale. La sentenza conferma che tale progetto è un elemento necessario e strutturale dell’offerta e che la sua mancata presentazione non può essere sanata con soccorso istruttorio, giacché non si tratta di una mera irregolarità formale, ma di una lacuna sostanziale. La stazione appaltante ha dunque legittimamente escluso la ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che, nelle procedure di gara con clausole sociali (finalizzate a garantire la stabilità occupazionale), l’indicazione delle modalità attuative tramite un 'progetto di assorbimento' costituisce un requisito indispensabile dell’offerta, in forza dell’art. 57 e 102 d.lgs. 36/2023. L’omissione di tale documento va qualificata come un difetto sostanziale dell’offerta e non come un mero errore sanabile. Il TAR esclude il ricorso al soccorso istruttorio (art. 101), evidenziando che la normativa vieta di integrare ex post la documentazione costituente offerta tecnica ed economica. Viene ribadito il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), chiarendo che la disposizione della lex specialis si fonda su obblighi normativi ben precisi. L’intento dichiarato dall’impresa di assorbire il personale o la mera certificazione etico-sociale (SA8000) non sostituisce il dovere di dettagliare in modo analitico le modalità di assorbimento dei lavoratori. La sentenza, richiamando anche la giurisprudenza vigente, sottolinea la funzione di trasparenza e verifica sostanziale dell’offerta attribuita al progetto di assorbimento, che impatta sul piano dei costi e della realizzabilità dell’offerta stessa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalla ricorrente come parametro di buon andamento e orientamento al risultato, il principio viene richiamato dal TAR laddove valuta che la richiesta del progetto di assorbimento concorre a una valutazione effettiva, trasparente e sostanziale dell’offerta; il perseguimento del miglior risultato pubblico passa anche attraverso la verifica della serietà degli impegni occupazionali.

Articolo 2

Rilevato nei motivi di ricorso per sostenere l’aspettativa di fiducia reciproca tra operatore economico e stazione appaltante, il TAR però chiarisce che la fiducia trova un limite imprescindibile nei requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina, la cui omessa dimostrazione fonda legittima esclusione.

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione viene eccepito dalla ricorrente ma la sentenza afferma che la mancanza del progetto di assorbimento, richiesta a livello normativo come elemento necessario dell’offerta (e non semplice formalità), costituisce un requisito la cui assenza giustifica l’esclusione senza violare l’art. 10.

Articolo 57

L’articolo costituisce il fondamento dell’obbligo delle clausole sociali e dei 'requisiti necessari dell’offerta' nei bandi, tra cui rientra il progetto di assorbimento. Il TAR afferma la piena conformità della lex specialis alla previsione normativa, che impone l’inserimento e la verifica di tali obblighi nell’ambito della gara.

Articolo 101

Detta la disciplina sul soccorso istruttorio, specificando che non può riguardare documenti relativi all’offerta economica e tecnica. Il TAR si fonda su questa norma per escludere la possibilità di integrare ex post l’offerta con il progetto di assorbimento, ritenendolo elemento insostituibile e non mero errore materiale.

Articolo 102

La sentenza ribadisce che l’articolo richiede che gli operatori economici indichino espressamente nell’offerta le modalità di adempimento delle clausole sociali, inclusa la stabilità occupazionale. Il progetto di assorbimento rappresenta esattamente la formalizzazione di tale obbligo, la cui mancanza rende incompleta e non valutabile l’offerta.

Articoli di riferimento