Respinta la richiesta di annullamento per mancata valutazione di documentazione integrativa nell'offerta tecnica in gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal raggruppamento Divisione Cantieri Stradali s.r.l. contro Autostrade per l’Italia s.p.a. e il RTI Guidi Costruzioni, relativo alla gara per lavori autostradali. Il ricorrente contestava l’attribuzione di un punteggio pari a zero nell’offerta tecnica per mancata presentazione di documentazione comprovante lavori analoghi precedenti, lamentando il mancato utilizzo del soccorso istruttorio e la mancata verifica documentale tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Il TAR ha ritenuto legittimo l’operato della Commissione, evidenziando che il bando escludeva la possibilità di integrazione degli elementi dell’offerta tecnica con il soccorso istruttorio e che la verifica tramite banche dati si applicava solo in fase amministrativa, non tecnica. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e rigettato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda essenzialmente sulla corretta applicazione della lex specialis e del codice dei contratti pubblici da parte della Commissione di gara. Il bando di gara aveva previsto un criterio tecnico con punteggio on/off, subordinato alla produzione di una dichiarazione accompagnata da specifica documentazione comprovante i lavori analoghi eseguiti. La mancata allegazione della documentazione ha comportato l’attribuzione del punteggio zero, in conformità al disciplinare, e la Commissione non era tenuta a ricercare autonomamente tale documentazione in banche dati o nel fascicolo virtuale perché tale verifica è consentita solo in fase amministrativa e per la verifica dei requisiti, non per la valutazione tecnica dell’offerta. Inoltre, l’art. 15 del disciplinare escludeva l’applicazione del soccorso istruttorio per documenti relativi all’offerta tecnica ed economica. Pertanto, il rigetto del ricorso si basa sul fatto che la stazione appaltante ha rispettato integralmente le regole previste dal bando e dal codice, garantendo la par condicio tra concorrenti e la correttezza della procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 99 è stato impiegato per chiarire che la verifica tramite fascicolo virtuale dell’operatore economico, banche dati e piattaforme digitali, prevista per accertare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti, si applica nella fase amministrativa della gara e non può essere utilizzata dalla Commissione giudicatrice per integrare o valutare elementi dell’offerta tecnica. Questa distinzione ha giustificato la decisione della Commissione di non ricercare autonomamente la documentazione mancante e di attribuire il punteggio zero, in conformità alla lex specialis.



