Legittimità dell'aggiudicazione del Lotto 1 per servizi di ingegneria e architettura presso la sede RAI di Viale Mazzini: rigetto del ricorso Artelia e improcedibilità dell’incidentale RTP Gae
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da Artelia Italia Spa contro l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara indetta da RAI per servizi di ingegneria e architettura, in favore del raggruppamento Gae Engineering S.r.l. Il Tribunale ha giudicato infondate tutte le doglianze di Artelia circa l’errata attribuzione dei punteggi (in particolare sulla certificazione di parità di genere, i criteri di valutazione tecnica e la mancata indicazione di un giovane professionista), confermando la correttezza dell’aggiudicazione e dei criteri seguiti dalla stazione appaltante. Di conseguenza è stato dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale proposto dal RTP Gae. Le spese di giudizio sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato attentamente le contestazioni principali avanzate da Artelia: secondo la ricorrente, la RAI avrebbe erroneamente attribuito 2 punti al RTP Gae per la certificazione di parità di genere sebbene un componente del raggruppamento fosse una persona fisica (per cui la certificazione non è prevista). Il Tribunale, valutando quanto chiarito dai documenti di gara e dai chiarimenti della RAI, ha ritenuto che la certificazione fosse richiesta solo alle persone giuridiche, non ai professionisti persone fisiche, conformemente alla normativa vigente. Quanto ai criteri tecnico-discrezionali di valutazione delle offerte, il TAR ha ravvisato che la Commissione ha esercitato correttamente la propria discrezionalità, attribuendo i punteggi in maniera motivata e non irragionevole, e si è richiamato il consolidato orientamento secondo cui il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche della Commissione è limitato ai soli casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti. È stata altresì ritenuta corretta la valutazione circa la presenza del giovane professionista, dimostrata successivamente dal RTP Gae su richiesta della stazione appaltante. Sul piano procedurale, è stato giudicato regolare il ricorso alla cosiddetta inversione procedimentale (prima apertura delle offerte e poi verifica dei requisiti del solo aggiudicatario), come consentito dal disciplinare e dall’art. 107 del Codice appalti. La richiesta di annullare la regola del punteggio “on/off” per la certificazione di parità di genere, in mancanza di sub-punteggi, è stata ritenuta infondata in quanto la scelta rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Rigettato il ricorso principale, il TAR ha dichiarato improcedibile l’incidentale di RTP Gae, in ossequio all’ordine delle questioni processuali. Le spese sono state compensate viste la complessità della vicenda.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 108 disciplina i criteri di aggiudicazione, tra cui il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la fissazione dei criteri di valutazione e delle relative ponderazioni. Il TAR ha affermato la correttezza della scelta della RAI di adottare criteri sia tabellari (esempio: punto sulla parità di genere) che discrezionali, nonché la piena legittimità del meccanismo di attribuzione del punteggio “on/off” (zero o due punti) per la certificazione, rientrando tutto ciò nell’ampia discrezionalità amministrativa e nelle previsioni dell’art. 108, salvo manifesta illogicità non rilevata nel caso di specie.



