Legittimità dell’esclusione di Poste Vita S.p.A. dalla gara CONSOB per mancanza di equivalenza economica dei CCNL applicati
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Poste Vita S.p.A. contro l’esclusione dalla gara CONSOB per servizi assicurativi, confermando la legittimità della decisione della stazione appaltante. L’esclusione è stata motivata dalla non equivalenza economica tra il CCNL Poste Italiane applicato da Poste Vita e il CCNL ANIA richiesto dal bando, in quanto gli assegni individuali erogati ai dipendenti non sono previsti formalmente dal contratto collettivo e non possono rientrare tra le componenti fisse rilevanti. Il TAR ha stabilito che la stazione appaltante ha correttamente seguito la disciplina di gara e la normativa sugli appalti, ritenendo infondate anche le doglianze relative all’omesso attivarsi della procedura di armonizzazione e alle presunte violazioni costituzionali e comunitarie.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza spiega che la CONSOB ha agito in conformità al Codice degli Appalti escludendo Poste Vita dalla gara poiché quest’ultima non ha dimostrato che il CCNL applicato garantisse tutele economiche equivalenti a quelle previste dal CCNL ANIA. Il TAR chiarisce che la valutazione di equivalenza deve essere svolta sulle componenti fisse della retribuzione previste dal contratto collettivo e non su elementi accessori o non formalizzati come gli assegni individuali. Poste Vita non ha prodotto prova documentale sufficiente a dimostrare la stabilità e la generalità di questi emolumenti. Inoltre, la norma non consente di posticipare l’impegno all’applicazione del contratto leader oltre il termine di presentazione dell’offerta, né di modificare sostanzialmente l’offerta successivamente. Il Tribunale rileva anche che non sussistono profili di illegittimità costituzionale o incompatibilità comunitaria della normativa applicata, richiamando giurisprudenza consolidata. La richiesta di risarcimento e subentro nel contratto viene dunque rigettata.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 11 è centrale nel giudizio: stabilisce che il contratto collettivo nazionale più rappresentativo del settore deve garantire equivalenza di tutela ai lavoratori impiegati negli appalti. La sentenza applica questo articolo nel valutare la legittimità dell’esclusione di Poste Vita, ritenendo corretta la verifica della stazione appaltante circa l’assenza di equivalenza tra i due CCNL, non potendosi considerare tra le tutele economiche le somme non stabilite dal contratto collettivo, quali gli assegni individuali.
L’art. 71 disciplina la procedura aperta nell’ambito della quale Poste Vita aveva presentato la propria offerta. Viene richiamato in premessa e a fondamento della regolarità della procedura seguita da CONSOB nell’indizione, gestione e aggiudicazione della gara, facendo da cornice formale all’intera vicenda.
L’art. 88 è richiamato dalla sentenza in tema di disponibilità e trasparenza digitale dei documenti di gara. Nel decidere sulla legittimità degli atti impugnati, il TAR conferma che tutta la documentazione e le richieste di chiarimenti sono state gestite conformemente alle modalità previste da questo articolo, senza che vi siano stati vizi procedurali rilevanti.



