Rigetto del ricorso contro l’annotazione ANAC nel Casellario Informatico per omessa giustificazione costi manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Azimut Lavori di Concetto La Spina & C. s.a.s. contro l’annotazione disposta dall’ANAC nel casellario informatico a seguito dell’esclusione da due appalti comunali per mancata giustificazione dei costi della manodopera. La società lamentava l’illegittimità dell’atto ANAC per carenza di presupposti di utilità e contraddittorio. Il TAR ha invece ritenuto legittima l’annotazione ANAC, valutando la condotta omissiva e non collaborativa come potenzialmente rilevante ai fini del giudizio di affidabilità nelle gare pubbliche, in conforme interpretazione delle disposizioni normative e regolamentari di settore.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l’annotazione nel casellario informatico per fatti riconducibili al grave illecito professionale (come la mancata collaborazione nell’ambito della verifica dei costi della manodopera) è legittima e trova fondamentale supporto nell’art. 213, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, e nell’art. 8 del regolamento ANAC allora vigente. Il TAR spiega che l’ANAC non interviene con valutazioni tecniche o di merito sulle condotte segnalate, ma deve limitarsi a constatare la non manifesta infondatezza e utilità della notizia ai fini delle finalità proprie del casellario, lasciando alla stazione appaltante ogni successiva valutazione sulla rilevanza in sede di gara. La garanzia procedimentale del contraddittorio è stata ritenuta rispettata, sia per l’invito a presentare memorie, sia per la possibilità solo eventuale di audizione orale. La decisione non ha natura sanzionatoria né preclude automaticamente la partecipazione alle gare, ma serve a informare le stazioni appaltanti per le proprie valutazioni di affidabilità.



