05/08/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 24Art. 96Art. 99

Annullamento della cancellazione dall’Albo Fornitori di Roma Capitale per violazione del principio di proporzionalità e delle modalità di comunicazione degli obblighi informativi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di una società cancellata dall’Albo degli operatori economici di Roma Capitale per presunto ritardo nella comunicazione di modifiche societarie (liquidazione e cambio rappresentante legale). Il tribunale ha accertato che la comunicazione sostanziale fu effettuata nei tempi previsti, anche se tramite canali non formalmente conformi al Regolamento, e che Roma Capitale aveva successivamente concesso un ulteriore termine per aggiornamenti. Ha ritenuto sproporzionata la sanzione dell’esclusione e della sospensione, considerando il comportamento trasparente della società e la sequenza degli eventi. Sono stati quindi annullati i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha ritenuto che la normativa vigente, in particolare il Codice degli Appalti, prevede l’obbligo per le imprese iscritte all’Albo dei fornitori di aggiornare tempestivamente le informazioni rilevanti. Tuttavia, la sentenza riconosce che nel caso concreto l’operatore aveva comunicato, anche se non con le precise modalità telematiche richieste, le variazioni entro il termine di legge tramite email e PEC ai competenti uffici di Roma Capitale. Inoltre, poco prima dell’avvio del procedimento di esclusione, la piattaforma della stazione appaltante aveva inviato un avviso che lasciava intendere la possibilità di aggiornamento. Data la trasparenza e l’assenza di un reale occultamento di dati, il Tribunale ha ritenuto sproporzionata la misura della sospensione e cancellazione, specie in assenza di una violazione effettiva degli obblighi sostanziali di comunicazione. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati e compensato le spese tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il TAR richiama il principio del risultato per sottolineare che le regole di gestione dell’Albo devono essere funzionali all’interesse pubblico e all’efficienza dell’azione amministrativa. Una sanzione formale, come la cancellazione per una presunta violazione pur in presenza di informazione già trasmessa e nota, contraddice la finalità di buon andamento e proporzionalità alla luce degli obiettivi del Codice e dell’UE.

Articolo 2

Il principio della fiducia reciproca è evocato laddove il TAR evidenzia che la trasparenza e la collaborazione dimostrate dall’operatore economico giustificano, nel caso concreto, l’esclusione di una sanzione così afflittiva. L’assenza di dolo o malafede e la presenza di comunicazioni effettive richiedono che l’azione amministrativa sia ispirata a ragionevolezza e correttezza.

Articolo 10

Il TAR interpreta il principio di tassatività delle cause di esclusione, chiarendo che l’esclusione o la sospensione dagli elenchi degli operatori non può derivare da meri formalismi o da violazioni procedurali prive di effettiva rilevanza o danno all'interesse pubblico. Ogni esclusione deve infatti essere legata ai presupposti e alle cause tassativamente elencate dal Codice, favorendo la partecipazione e la concorrenza.

Articolo 24

La sentenza considera il valore del fascicolo virtuale dell’operatore economico e delle banche dati pubbliche, richiamando il principio 'once only': qualora le informazioni siano già disponibili alla stazione appaltante tramite consultazione di banche dati ufficiali, non si può pretendere dalla società una duplicazione di adempimenti, tanto meno punirne la mancanza se la conoscibilità è garantita.

Articolo 96

Il TAR esclude che la situazione rappresentata (liquidazione volontaria e cambio rappresentante legale, tempestivamente comunicati) configuri una delle fattispecie di esclusione dal mercato degli appalti previste dalla disciplina nazionale, né una situazione di inaffidabilità tale da giustificare il provvedimento sanzionatorio.

Articolo 99

La sentenza valorizza le procedure di verifica dei requisiti tramite strumenti digitali e banche dati pubbliche, escludendo che l’eventuale mancato aggiornamento formale (sul portale) sia di per sé causa di esclusione se la stazione appaltante è già in possesso delle informazioni necessarie per la verifica di legge.

Articoli di riferimento