05/08/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 24Art. 96Art. 99

Annullamento della cancellazione dall'Albo degli operatori economici di Roma Capitale per violazione del principio di proporzionalità e travisamento dei fatti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dalla società -OMISSIS- contro Roma Capitale, annullando i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici. Il Tribunale ha ritenuto sproporzionata e irragionevole la sanzione della cancellazione per l’omessa comunicazione formale di modifiche societarie, poiché la società aveva comunque informato Roma Capitale delle variazioni entro i termini previsti, anche se non tramite il canale specifico dell’Albo. Il TAR sottolinea che la sanzione è eccessiva rispetto al comportamento trasparente e collaborativo tenuto dalla società, e rileva che la differenza tra la modalità formale e sostanziale di comunicazione non giustifica un’esclusione così drastica.

Spiegazione Dettagliata

La decisione prende le mosse dai fatti: Roma Capitale ha sospeso e poi cancellato la società ricorrente dall’Albo degli operatori economici per mancata comunicazione, nelle forme stabilite dal Regolamento, di alcune modifiche societarie (messa in liquidazione e nomina del nuovo rappresentante). Secondo il TAR, la società aveva comunque trasmesso tali informazioni alle strutture di Roma Capitale entro il termine di 30 giorni. Pur non avendo utilizzato lo specifico canale richiesto dal Regolamento dell’Albo, il comportamento della ricorrente è stato giudicato trasparente e collaborativo. La sanzione della cancellazione e sospensione è risultata sproporzionata, soprattutto perché la società aveva anche ricevuto, poco prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, indicazioni dalla piattaforma che avrebbe potuto aggiornare le informazioni nei giorni immediatamente successivi. Il TAR, quindi, ha annullato i provvedimenti impugnati, rilevando la violazione del principio di proporzionalità e un travisamento dei fatti da parte dell’amministrazione. Le ulteriori censure sulla legittimità generale del Regolamento non sono state esaminate, ritenendosi sufficiente l’accoglimento di queste doglianze specifiche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalla ricorrente in ordine alla necessità che l’amministrazione persegua il miglior risultato e l’equilibrio tra efficacia, legittimità e proporzionalità nel sanzionare condotte degli operatori economici. Il Collegio richiama il rispetto di tali principi nell’analisi della proporzionalità delle misure adottate.

Articolo 2

Richiamato per sottolineare il principio di fiducia tra PA e operatori. La sentenza accoglie la doglianza che la trasparenza della società avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a prediligere soluzioni meno drastiche, valorizzando la leale collaborazione e il legittimo affidamento.

Articolo 10

Invocato dalla ricorrente per affermare la tassatività delle cause di esclusione. Il TAR non affronta nel merito il tema, ma sottolinea comunque che la sanzione applicata non ha rispettato il principio di proporzionalità e risulta eccessiva in concreto rispetto ai fatti accertati.

Articolo 24

Richiamato per il principio 'once only' e la funzione del fascicolo virtuale quale strumento per evitare duplicazioni burocratiche. La società aveva segnalato che le informazioni sulle variazioni societarie erano comunque presenti nelle banche dati e nel FVOE, rendendo superfluo un onere dichiarativo ulteriore rispetto a quanto già conoscibile dalla stazione appaltante.

Articolo 96

Viene invocato in relazione alla disciplina delle esclusioni e ai limiti delle misure sanzionatorie. Pur non soffermandosi sul punto in modo approfondito, il TAR osserva che non risultavano cause di esclusione sostanziali in base alla situazione effettiva dell’operatore economico.

Articolo 99

Collegato alla verifica dei requisiti tramite fascicolo virtuale e banche dati pubbliche, la sentenza valorizza il fatto che Roma Capitale potesse già accedere alle informazioni relative alle modifiche societarie, escludendo così l’esistenza di una reale omissione informativa.

Articoli di riferimento