Esclusione da gara per carenza di qualificazione SOA consorziata esecutrice: applicazione dei nuovi criteri per i consorzi stabili (art. 67 d.lgs. 36/2023)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), capeggiato da Impresit Lavori S.p.A., avverso l'esclusione dalla gara per l'affidamento di un accordo quadro per lavori pubblici. L’esclusione era motivata dal fatto che la consorziata designata come esecutrice dal consorzio stabile Unyon non possedeva la qualificazione SOA nella categoria OG11 nella misura richiesta dal disciplinare. Il TAR ha confermato che, secondo la normativa vigente e la lex specialis, nel caso di esecuzione tramite consorziata, i requisiti devono essere posseduti 'in proprio' da quest’ultima e non possono essere cumulati ricorrendo al principio del 'cumulo alla rinfusa' (abrogato dal correttivo). In assenza dei requisiti, non è possibile nemmeno ricorrere al soccorso istruttorio per sanare la carenza, trattandosi di requisito essenziale e sostanziale relativo all’offerta. La sentenza compensa le spese per la novità della questione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’interpretazione rigorosa dell’art. 67, co. 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal c.d. correttivo del 2024. Il Tribunale ha stabilito che la consorziata designata esecutrice deve dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi (SOA) richiesti dalla lex specialis, non essendo più ammesso il cumulo automatico tra consorzio e consorziate per gli appalti di lavori quando la prestazione viene affidata a una consorziata specifica. La mancanza di detto requisito da parte della consorziata Neos Restauri ha giustificato l'esclusione del RTI. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze di requisiti sostanziali dell’offerta, ma solo per incompletezze o irregolarità formali della documentazione. Il tentativo di far valere la 'partecipazione mista' non è stato provato in sede di gara. Anche la possibilità di sostituire la consorziata non trova applicazione, non essendo stato attivato tempestivamente il rimedio previsto dall’art. 97. La previgente possibilità di cumulo dei requisiti tra consorzio e consorziate ('cumulo alla rinfusa') è stata abrogata dal nuovo assetto normativo, che richiede la qualificazione in proprio della consorziata esecutrice, salvo avvalimento ex art. 104. In conclusione, la carenza di qualifica SOA non è sanabile, la disciplina del soccorso istruttorio non si applica e l’esclusione è stata correttamente disposta.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 65 definisce le tipologie di operatori economici ammessi a partecipare alle gare e, in particolare, la disciplina applicabile ai consorzi stabili. Nella sentenza viene citato per inquadrare il consorzio stabile Unyon tra i soggetti che possono concorrere e per richiamare l'obbligo di specificare le modalità di partecipazione (in proprio o tramite consorziata) già in fase di domanda.
L’articolo è centrale nella decisione. L’art. 67, co. 1, lett. c), come modificato dal correttivo, impone che la consorziata designata esecutrice sia qualificata autonomamente (in proprio o tramite avvalimento formale ex art. 104), abrogando il cumulo automatico dei requisiti ('cumulo alla rinfusa'). Il TAR lo applica per affermare che la mancanza di qualificazione in proprio nella categoria OG11 da parte della consorziata Neos Restauri determina l’esclusione del RTI, non essendo sanabile né modificabile a posteriori.
L’articolo 97 disciplina la sostituzione di imprese prive di requisiti all’interno di un raggruppamento o consorzio. Il TAR ricorda che il ricorrente non ha attivato tempestivamente il rimedio previsto (cioè la sostituzione della consorziata non qualificata), motivo per cui l’esclusione dell’intero RTI era legittima.
L’articolo regola il soccorso istruttorio. Il TAR stabilisce che esso non può essere utilizzato per sanare carenze sostanziali di requisiti di partecipazione, ma solo irregolarità formali dei documenti. Poiché il possesso della qualificazione SOA della consorziata esecutrice è elemento sostanziale dell’offerta, la mancanza non è sanabile tramite soccorso istruttorio.
L’articolo disciplina l’avvalimento, cioè la possibilità di acquisire requisiti tramite impresa ausiliaria con formale contratto. Il TAR richiama tale articolo per chiarire che, in assenza di qualificazione 'in proprio', la consorziata esecutrice può ottenere i requisiti solo tramite formale avvalimento, non mediante cumulo automatico; tale modalità non è stata utilizzata nel caso di specie.
L’articolo viene richiamato solo per specificare che l’aggiudicazione della gara era basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non ha rilievo diretto nella motivazione dell’esclusione, ma solo come cornice giuridica della procedura di gara.



