Annullamento dell'annotazione nel Casellario Informatico ANAC per mancato contraddittorio e applicazione transitoria della disciplina vigente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso della società Ladisa S.r.l. contro l'annotazione nel Casellario Informatico ANAC relativa all'applicazione di due penali contrattuali da parte del Comune di San Pietro Vernotico. La società ha lamentato la mancanza di un procedimento amministrativo che le consentisse il diritto al contraddittorio, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e l'assenza di un provvedimento motivato di conclusione. Il Tribunale ha ritenuto applicabile in via transitoria la disciplina previgente derivata dal d.lgs. 50/2016 e il Regolamento ANAC del 2019, sancendo che la mancata attivazione del procedimento previsto dalle norme ha determinato l'illegittimità dell'annotazione. La sentenza impone quindi la tutela delle garanzie procedimentali anche nelle fasi di annotazione nel Casellario e dispone l'annullamento dell'annotazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sul principio del rispetto del giusto procedimento amministrativo sancito dalla legge n. 241/1990, in particolare il diritto al contraddittorio e alla motivazione dei provvedimenti. Il Tribunale ha analizzato la normativa transitoria prevista dal nuovo Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2023) e ha concluso che, dal momento che il contratto in questione aveva un bando pubblicato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 la disciplina previgente, in particolare l’art. 213, co. 10, del d.lgs. 50/2016, che regola la gestione del Casellario Informatico e le procedure di annotazione. In base al regolamento ANAC adottato nel 2019 e modificato nel 2020, l’annotazione di notizie utili come l’applicazione di penali deve essere preceduta da un procedimento amministrativo con comunicazione, acquisizione di memorie, audizioni e un provvedimento conclusivo motivato. Nel caso di specie, nessuno di questi passaggi è stato rispettato, rendendo pertanto illegittima l’annotazione. L’ANAC aveva applicato invece il nuovo regolamento del 2023, ma il Tribunale ha chiarito che tale normativa non poteva applicarsi per questo procedimento in ragione delle disposizioni transitorie e del principio tempus regit actum. La decisione ha così ribadito l’importanza della tutela procedimentale anche nelle attività di controllo e annotazione nel Casellario, al fine di garantire trasparenza, correttezza e diritto di difesa degli operatori economici.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 225 del d.lgs. 36/2023 è stato utilizzato per chiarire le disposizioni transitorie e di coordinamento che regolano l’applicazione differita della nuova disciplina dei contratti pubblici, confermando l’operatività fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 relative al Casellario informatico, compresa la gestione delle annotazioni e la necessità del contraddittorio procedimentale.



