05/11/2025
Art. 68Art. 97

Annullamento della revoca di aggiudicazione per RTI a seguito di sospensione illegittima di mandante: tutela delle misure di self cleaning e dei diritti del raggruppamento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) contro la revoca dell’aggiudicazione di una gara pubblica disposta da Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Tale revoca era stata motivata dalla sospensione di una delle imprese mandanti del RTI dal sistema di qualificazione. Tuttavia, la sospensione era stata annullata da una successiva decisione giudiziale, rendendo infondata la revoca stessa. Successivamente, la revoca era stata annullata in autotutela da RFI, ma era stata inserita una clausola risolutiva nel contratto in attesa dell’esito del giudizio. Il TAR ha ritenuto che, venuto meno il presupposto della revoca per annullamento della sospensione, le pretese della ricorrente siano fondate e ha accolto il ricorso, compensando le spese tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della tutela dei RTI nelle procedure di gara pubblica, in particolare la gestione dei casi in cui uno dei componenti subisca misure interdittive (come la sospensione dal sistema di qualificazione). Il TAR evidenzia come la revoca dell'aggiudicazione adottata da RFI fosse priva di fondamento perché la sospensione della mandante Im.AF. S.r.l. era stata a sua volta sospesa (e poi annullata) dal giudice amministrativo. In questo contesto, la revoca dell’aggiudicazione non può reggere, restando efficace il diritto del RTI aggiudicatario a concludere il contratto. La sentenza precisa che, in casi simili, è necessario garantire al RTI la possibilità di ricorrere a misure di self cleaning (estromissione/sostituzione della mandante colpita dalla misura) ex art. 97, e che il recesso di una mandante può essere effettuato secondo le modalità stabilite dall’art. 68 del Codice. Tuttavia, venuto meno il provvedimento lesivo (sospensione di Im.AF.), non permane la necessità di adottare misure sostitutive, e anche la clausola risolutiva inserita in contratto diviene priva di rilievo concreto. In conclusione, il TAR accerta l’illegittimità della revoca e l’attualità del diritto del RTI, dichiarando improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 68

L’articolo 68 viene richiamato per la disciplina generale dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), in particolare riguardo alla possibilità di recesso o sostituzione di una delle imprese mandanti in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, purché le restanti imprese mantengano i requisiti minimi previsti. Il Tribunale fa riferimento a tale disposizione per chiarire che il RTI avrebbe potuto esercitare le facoltà di sostituzione/recesso della mandante sospesa, se ve ne fosse stata effettiva necessità.

Articolo 97

L’articolo 97 disciplina le cause di esclusione di un RTI da una gara e garantisce la possibilità di rimedi (self cleaning) come l'estromissione o sostituzione del soggetto non più qualificato. Nella sentenza, il TAR sottolinea che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire al RTI di attivare le misure di self cleaning prima di procedere con la revoca e che, comunque, l'annullamento della sospensione della mandante fa venire meno i presupposti per l’applicazione di queste misure e per la stessa revoca dell’aggiudicazione.

Articoli di riferimento