05/11/2026
Art. 10Art. 71Art. 110

Gara d’appalto Ater Roma: legittima l’aggiudicazione con applicazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti. Rigettato il ricorso del quinto classificato

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio nazionale servizi (CNS) e Tedeschi s.r.l., che contestavano gli esiti della gara bandita da ATER del Comune di Roma per la manutenzione del verde e la pulizia degli spazi esterni. I ricorrenti sostenevano che le offerte dei primi tre classificati fossero viziate da errori nell’applicazione del contratto collettivo di riferimento e dalla sottostima dei costi della manodopera. Il TAR ha stabilito che la normativa e la lex specialis di gara consentivano l’applicazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti come riferimento anche per gran parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, rigettando le censure su presunte incongruenze nelle offerte e sulle metodologie valutative della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul chiarimento che la lex specialis di gara e le previsioni del Codice degli appalti consentivano agli operatori economici di applicare, oltre al CCNL multiservizi, anche il CCNL degli operai agricoli e florovivaisti per l’esecuzione dei servizi di manutenzione del verde e lavorazioni affini, dominate in termini quantitativi sull’oggetto dell’accordo quadro. Il TAR evidenzia che l’obbligo di giudizio di equivalenza dei contratti collettivi (ex art. 11 Codice) sussiste solo ove il CCNL offerto sia diverso rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante, mentre nel caso concreto gli aggiudicatari hanno scelto tra i contratti previsti dalla documentazione di gara. La sentenza riafferma altresì il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione in tema di congruità delle offerte (art. 110), sottolineando che le critiche dei ricorrenti reiterano parametri valutativi già giudicati erronei nei precedenti giudizi e non introducono elementi concreti di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. In sintesi, la stazione appaltante ha operato nel rispetto dei principi di tassatività delle cause di esclusione e delle regole procedurali delle gare ad evidenza pubblica.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione ha guidato il giudizio sulla conformità delle offerte presentate, escludendo la possibilità di escludere concorrenti sulla base di motivi non espressamente previsti dal codice o dalla lex specialis. Il TAR ha riconosciuto che la scelta del CCNL rientrava tra le opzioni ammesse, nel rispetto del principio di massima partecipazione e delle clausole di gara.

Articolo 71

La gara è stata condotta secondo la procedura aperta prevista dall’art. 71, garantendo la possibilità a tutti gli operatori economici interessati di presentare offerta, come confermato anche nell’oggetto del ricorso e nella corretta gestione delle fasi procedurali da parte della stazione appaltante.

Articolo 110

L’articolo è stato centrale nella valutazione delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha chiarito che la valutazione di congruità delle offerte – richiesta anche dalla ricorrente – rappresenta espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione; tale valutazione può essere censurata solo se manifestamente illogica, arbitraria o disancorata dai fatti, situazione qui non ricorrente.

Articoli di riferimento