Gara d’appalto mista servizi/lavori per ATER Roma: legittimità dell’aggiudicazione e applicazione dei contratti collettivi di settore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della quarta classificata Ipomagi s.r.l. contro l’aggiudicazione di una gara per servizi di manutenzione del verde, pulizia e relativi lavori promossa dall’ATER del Comune di Roma. Il ricorso censurava l’assenza di giudizio di equivalenza tra i contratti collettivi indicati negli atti di gara e quelli dichiarati dagli aggiudicatari (in particolare, l’utilizzo del CCNL Florovivaisti A011 invece del Multiservizi K511 per le attività di servizio di pulizia). Il TAR ha chiarito che la lex specialis e i documenti di gara consentivano, coerentemente con il Codice degli Appalti, l’applicazione del CCNL Florovivaisti all’intero oggetto contrattuale, tranne che per le attività di pulizia ove era solo opzionale, e che non era necessario un ulteriore giudizio di equivalenza in assenza di scostamenti dai CCNL indicati. Sono state respinte anche le doglianze sulle modalità di verifica dell’anomalia delle offerte, ritenendo la valutazione della stazione appaltante congrua e coerente con i principi di discrezionalità tecnica.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione con due motivi fondamentali. In primo luogo, ha ricostruito l’interpretazione sistematica della lex specialis e dei documenti di gara (disciplinare e capitolato), riconoscendo che il CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti era idoneamente individuato come riferimento principale per le prestazioni affidate, con il CCNL Multiservizi come opzione aggiuntiva limitata ai servizi di pulizia, che rappresentano quota minoritaria dell’appalto (meno del 30%). Pertanto, l’indicazione del CCNL Florovivaisti da parte dei concorrenti aggiudicatari non imponeva la necessità di svolgere un giudizio di equivalenza ex art. 11 d.lgs. 36/2023, perché era già previsto dai documenti di gara e conforme all’attività prevalente oggetto dell’appalto, in ottemperanza ai principi di settore. In secondo luogo, quanto alle verifiche di anomalia, il TAR ha ribadito che la valutazione della stazione appaltante rappresenta esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo se manifestamente illogica, e che nel caso concreto le motivazioni, pur sintetiche, erano sorrette da adeguati richiami ai giustificativi presentati dagli operatori economici. Non c’erano elementi di manifesta irragionevolezza, né la ricorrente ha specificamente provato vizi gravi nell’offerta degli aggiudicatari. Per questi motivi, è stata respinta anche la domanda di risarcimento. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
Il TAR richiama i principi generali di interpretazione e applicazione delle norme (art. 4) per leggere unitariamente la lex specialis, disciplinare e capitolato, privilegiando una soluzione sistematica coerente con i principi fondamentali del Codice e della massima partecipazione.
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5) sottende la valutazione della correttezza amministrativa della stazione appaltante nella predisposizione e gestione della procedura, e legittima l’affidamento degli operatori economici sulle indicazioni della lex specialis.
Viene valorizzato il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10), poiché la Commissione non poteva introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle espressamente previste nei documenti di gara e nel Codice (come l’esclusione per scelta di un CCNL già previsto come alternativo).
L’articolo centrale della decisione: il TAR esamina la disciplina dell’art. 11, chiarendo che, in presenza di oggetto misto e attività prevalenti di manutenzione del verde, il CCNL Florovivaisti era pienamente conforme alla previsione della stazione appaltante. Solo dove i servizi accessori di pulizia avessero superato il 30% sarebbe stato imposto il CCNL Multiservizi, ma così non era. Gli aggiudicatari hanno indicato il contratto di settore richiesto e quindi la verifica di equivalenza non era dovuta.
L’articolo è richiamato nella premessa della procedura di gara: la gara è stata espletata con procedura aperta ex art. 71, quindi aperta a tutti gli operatori economici, garantendo neutralità e concorrenza.
Il TAR si sofferma sui criteri per la verifica delle offerte anormalmente basse ex art. 110: sottolinea che la valutazione della Commissione sulla congruità delle offerte, in presenza di ragionevole motivazione e giustificativi idonei, non può essere rivista nel merito salvo vizi eclatanti, che non sono stati provati dalla ricorrente.



