05/11/2026
Art. 4Art. 5Art. 10Art. 11Art. 71Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione di appalto misto servizi/lavori ATER Roma e regime giuridico dei CCNL applicabili

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Con questa sentenza il TAR Lazio, Sezione Quinta Ter, ha respinto il ricorso proposto dalla società Ekogeo s.r.l. avverso l’aggiudicazione di una procedura aperta bandita dall’ATER del Comune di Roma per servizi di manutenzione del verde, pulizia degli spazi esterni e lavori connessi, suddivisa in tre ambiti, dal valore complessivo di 16 milioni di euro. Il ricorso contestava, tra le altre cose, la mancata verifica di equivalenza tra il contratto collettivo nazionale del settore Florovivaisti applicato in offerta dagli aggiudicatari e il contratto Multiservizi indicato dalla lex specialis per alcuni servizi, nonché diversi vizi istruttori e motivazionali nella gestione della verifica di congruità delle offerte. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi proposti, evidenziando che la stazione appaltante aveva legittimamente consentito l’applicazione alternativa del CCNL Florovivaisti a fronte della pluralità e prevalenza dei servizi del verde rispetto a quelli di pulizia, e che l’attività istruttoria e valutativa della commissione non risultava affetta da illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR Lazio, dopo aver sintetizzato le complesse vicende della procedura di gara e le doglianze di Ekogeo s.r.l., ha chiarito che l’art. 11 del codice degli appalti consente agli operatori economici di proporre l’applicazione di contratti diversi da quello indicato dalla stazione appaltante purché assicurino tutele equivalenti ai lavoratori. Il disciplinare e il capitolato, infatti, menzionavano espressamente sia il CCNL Multiservizi sia quello Florovivaisti, e la prevalenza quantitativa e qualitativa dei servizi di manutenzione del verde giustificava la scelta degli aggiudicatari. Secondo il TAR, la commissione non aveva l’obbligo di svolgere un giudizio di equivalenza tra CCNL, essendo stato scelto dagli aggiudicatari uno di quelli già individuati dalla stazione appaltante. Le altre censure, relative a presunte carenze di istruttoria e motivazione sul giudizio di congruità delle offerte, sono state respinte in quanto la valutazione della congruità costituisce espressione di discrezionalità tecnica che non può essere sindacata se non in caso di manifesta illogicità o erroneità, non riscontrate nel caso concreto. Anche le doglianze circa la composizione delle squadre o la corretta indicazione dei costi della manodopera sono state giudicate infondate, giacché in linea con le prescrizioni di gara e ampiamente motivate nei verbali istruttori. In conclusione, nessuna delle doglianze della ricorrente risultava fondata; il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 4

L’articolo 4, che impone criteri interpretativi unitari alle norme del codice, è richiamato per chiarire che le disposizioni sul regime applicabile dei CCNL vanno lette alla luce della ratio complessiva della normativa e in combinazione con i principi di riferimento delineati dagli atti di gara.

Articolo 5

Il principio di buona fede e correttezza ex art. 5 regola i rapporti tra le parti nelle procedure di gara: è implicitamente richiamato nel motivare la legittimità delle opzioni contrattuali e delle valutazioni operate dalla stazione appaltante, riconoscendo come corretta l’interpretazione della lex specialis e la gestione dell’istruttoria.

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione è valorizzato nella sentenza laddove si esclude la possibilità di introdurre criteri ulteriori di esclusione per i concorrenti che abbiano scelto un CCNL comunque previsto dalla documentazione di gara. Non vi era dunque motivo per escludere gli aggiudicatari che avevano applicato il CCNL Florovivaisti.

Articolo 11

L’articolo 11 è il fulcro della motivazione, in quanto disciplina l’obbligo delle stazioni appaltanti di indicare il CCNL applicabile, e consente agli operatori di proporre contratti diversi ma equivalenti. Il TAR ha sancito che l’utilizzo del CCNL Florovivaisti da parte degli aggiudicatari era pienamente legittimo, in quanto già prevista come opzione dalla stazione appaltante, senza necessità di ulteriore giudizio di equivalenza.

Articolo 71

L’articolo 71 regola la procedura aperta seguita dalla stazione appaltante. La sentenza lo richiama principalmente per la ricostruzione del quadro procedurale, confermando che la procedura si è svolta secondo il dettato normativo e in condizioni di pubblicità e apertura alle imprese.

Articolo 110

L’articolo 110 regola la verifica delle offerte anormalmente basse. La sentenza lo applica nel chiarire che la valutazione di congruità e anomalia è riservata alla commissione di gara, sotto il solo controllo di non manifesta irragionevolezza; la commissione ha effettuato una nuova e autonoma valutazione a seguito delle decisioni giurisdizionali precedenti, e le contestazioni della ricorrente non hanno evidenziato elementi di manifesta illogicità o travisamento.

Articoli di riferimento