Annullamento dell'aggiudicazione per mancato inserimento della dichiarazione sociale nella gara di facchinaggio della Guardia di Finanza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione della gara bandita dalla Guardia di Finanza per servizi di facchinaggio, accogliendo il ricorso dell’operatore secondo classificato, De Vellis Servizi Globali. Il Tribunale ha rilevato che il RTI aggiudicatario (Ferlog-Fermag) non ha inserito nell'offerta la dichiarazione d'impegno sulle clausole sociali e sulle pari opportunità, richiesta a pena di esclusione dal disciplinare e dal Codice degli Appalti. Poiché tale dichiarazione costituiva requisito essenziale dell’offerta, la mancanza non era sanabile tramite soccorso istruttorio. L’esclusione dell’aggiudicatario era obbligatoria e la successiva aggiudicazione è stata dunque annullata.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, poiché la normativa di gara e l’articolo 57 del Codice degli Appalti prevedevano, come requisito necessario dell’offerta, una specifica autocertificazione d’impegno sulle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per disabili e soggetti svantaggiati, nonché sull’applicazione dei contratti collettivi di settore. Questo obbligo era chiaramente indicato come insuscettibile di sanatoria tramite il soccorso istruttorio. Il RTI aggiudicatario aveva invece allegato certificazioni aziendali e dichiarazioni successive, non conformi all’impegno richiesto all’atto dell’offerta. Secondo il giudice, la necessità della dichiarazione nasce direttamente dalla legge, che ne fa un elemento essenziale dell'offerta per la tutela di interessi pubblici qualificati e l’attuazione di politiche sociali europee e nazionali. La mancanza determina l’obbligo di esclusione dell’operatore dalla gara, non consentendo integrazioni postume. Accertato il vizio, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato, rendendo irrilevanti le altre doglianze (assorbite). Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato tra i principi generali violati dalla mancata esclusione del concorrente, per sottolineare la necessità che la stazione appaltante agisca correttamente e tuteli l’affidamento degli operatori economici in una condotta trasparente e corretta.
Invocato per confermare che le cause di esclusione devono essere tassative e discendere direttamente dal Codice o dal bando: l’obbligo dichiarativo sulle clausole sociali, qualificato come 'requisito necessario dell’offerta', rappresenta una causa legittima di esclusione e la relativa omissione non può essere sanata successivamente.
Cita la soglia di rilevanza europea applicabile alla procedura di gara in questione e la necessità di applicare la disciplina comunitaria, incluso il rispetto delle regole sull’importo della gara, che incidono anche sulla pubblicazione e sulle modalità della procedura.
Rilevante per il richiamo alle fasi procedurali di affidamento contrattuale e, in particolare, per la legittimità dell’esecuzione anticipata del contratto in caso d’urgenza, come avvenuto nel caso di specie, anche se la decisione sul merito della gara resta soggetta a verifica.
Richiamato tra i parametri normativi violati in via subordinata dalla ricorrente, per quanto concerne il rispetto del contenuto degli atti progettuali e la trasparenza delle offerte.
Determinante nella causa: l’articolo stabilisce che le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi clausole sociali specifiche, indicando che le relative dichiarazioni sono requisiti essenziali dell’offerta. La sentenza fonda proprio su questa norma la necessità della dichiarazione e la sua insuscettibilità a sanatoria postuma.
Invocato tra le doglianze della ricorrente in ordine alla tipologia di procedura prescelta e ai principi di parità di trattamento, a garanzia del rispetto delle regole di trasparenza e concorrenza.
Richiamato per indicare la procedura aperta seguita dalla stazione appaltante e i requisiti minimi di pubblicità e partecipazione assicurati nella specifica gara.
Norma centrale per escludere il ricorso al soccorso istruttorio: la sentenza chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere usato per sanare l’omesso deposito della dichiarazione d’impegno sulle clausole sociali, in quanto si tratta di requisito essenziale dell’offerta e non semplice irregolarità documentale.
Cita gli obblighi d’impegno richiesti all’operatore economico su contratti collettivi e stabilità occupazionale, che integrano il contenuto della dichiarazione richiesta dalla lex specialis.
Specifica i criteri di aggiudicazione della gara (offerta economicamente più vantaggiosa) e le regole procedurali applicate dalla stazione appaltante nell’attribuzione dei punteggi.
Rilevante nella parte delle giustificazioni sulle offerte anormalmente basse, connesse ai motivi aggiunti e alle verifiche di congruità dell’offerta dell’aggiudicatario.



