06/05/2026
Art. 95Art. 110

Inammissibilità del ricorso della terza classificata contro l’aggiudicazione di un lotto di gara – Criteri per l’interesse a ricorrere e per l’esclusione delle offerte collegate

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato da B&C Project S.r.l., terza classificata, avverso l’aggiudicazione di un lotto di gara pubblica alla LEF S.r.l. L’inammissibilità discende dal mancato adeguato confronto e dalla mancanza di censure concrete e specifiche nei confronti della seconda classificata, Sysco S.p.A. Il TAR ha inoltre respinto le doglianze circa l’esistenza di un unico centro decisionale tra LEF e Sysco, giudicando insufficienti gli indizi addotti dalla ricorrente per configurare un’alterazione della concorrenza. Il ricorso incidentale proposto da LEF contro altre concorrenti è stato ritenuto improcedibile per la stessa ragione di carenza di interesse.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha evidenziato che, secondo il principio giurisprudenziale consolidato, chi si classifica terzo in graduatoria può impugnare l’aggiudicazione solo se contesta validamente anche la posizione della seconda classificata e ne dimostra l’illegittimità. Poiché B&C Project S.r.l. non ha articolato specifiche e concrete censure avverso Sysco S.p.A., la sua azione giudiziaria è priva di interesse. Inoltre, il TAR ha sottolineato che in caso di gare suddivise in lotti, ogni lotto costituisce una procedura autonoma: eventuali irregolarità su altri lotti o analogie tra le offerte non sono di per sé sufficienti per escludere un operatore se non comprovate da elementi oggettivi e circostanziati. In merito all’esistenza di un unico centro decisionale tra operatori, la sentenza ribadisce che servono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, non semplici rapporti commerciali o la mera vicinanza dei ribassi offerti. Non essendovi tali presupposti concreti, è stata esclusa ogni causa di esclusione. Il ricorso incidentale della LEF S.r.l. contro altri concorrenti viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 95

L’art. 95 viene richiamato per definire le cause di esclusione non automatica, in particolare riguardo all’accertamento dell’esistenza di un unico centro decisionale fra operatori economici diversi che partecipano alla stessa gara (ad es. subforniture, rapporti commerciali, vicinanza dei ribassi). La sentenza stabilisce che, per configurare tale causa di esclusione, occorrono indizi gravi, precisi e concordanti sull’esistenza di accordi collusivi che abbiano alterato la concorrenza, non essendo sufficienti rapporti commerciali o semplici similitudini nelle offerte. Di conseguenza, la domanda di esclusione fondata sull’art. 95 è stata respinta per mancanza di tali elementi concreti.

Articolo 110

L’art. 110 è stato invocato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’aggiudicazione a causa dell’asserita anomalia dell’offerta della prima classificata e, per via parallela, della seconda classificata. Il TAR precisa però che il giudizio sull’anomalia di un’offerta (e l’eventuale verifica di congruità) compete primariamente all’amministrazione, e non può essere sindacato dal giudice se non sono stati esercitati i relativi poteri procedimentali (ad es. non era stata effettuata la verifica di anomalia su Sysco S.p.A.). Inoltre, la semplice entità del ribasso o analogie tra offerte non sono di per sé indici di anomalia. La sentenza chiarisce che, per censurare la legittimità dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110, il ricorrente deve offrire specifici elementi di prova o deduzioni concrete, non meri sospetti o illazioni prive di riscontri istruttori.

Articoli di riferimento