Annullamento dell’esclusione da gara per mancata rilevanza penale ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha annullato l’esclusione di un’impresa da una procedura di gara indetta da Ama S.p.A. in quanto basata su una condanna per reato non rilevante ai fini dell’esclusione secondo il Codice degli Appalti. In particolare, la condanna per falsità materiale (artt. 477-482 c.p.) inflitta al legale rappresentante della società non rientra tra i gravi illeciti professionali tassativamente previsti dal Codice (artt. 94, 95, 98 d.lgs. 36/2023), né sussisteva obbligo di dichiarazione/falsa dichiarazione. Il TAR, riscontrando inoltre carenza di motivazione e istruttoria nella valutazione di gravità e delle misure di self-cleaning, ha disposto l’annullamento del provvedimento di esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità dell’esclusione di un operatore economico dalla gara, motivata dalla stazione appaltante con riferimento alla condanna penale definitiva del suo legale rappresentante per reato di falsità materiale. Il TAR ha accolto il ricorso sulla base di diversi profili.
Innanzitutto, il giudice amministrativo ha ritenuto che la condanna non rientri tra le fattispecie di gravi illeciti professionali tassativamente previste dall’art. 98 del Codice degli Appalti, confermando così il principio di tassatività (articolo 10). Non vi era dunque alcun obbligo per l’operatore di dichiarare tale condanna, né la sua omissione poteva costituire causa di esclusione.
La motivazione della stazione appaltante sulla gravità del reato è stata giudicata generica ed espressa in maniera astratta, senza analisi concreta sul caso specifico, violando il dovere di una valutazione puntuale e motivata nei casi di esclusione non automatica (articolo 95, articolo 98). Inoltre, la valutazione delle misure di self-cleaning adottate dal concorrente è risultata apodittica e non adeguatamente istruita.
In conclusione, il TAR ha annullato l’esclusione ordinando la riammissione in gara dell’operatore, senza pronunciarsi sulle ulteriori domande risarcitorie, in quanto non ancora formalizzata l’aggiudicazione del lotto d’interesse alla posizione della ricorrente. Le spese sono state poste a carico della stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato tra i principi generali violati, a sostegno della massima partecipazione e del buon andamento della procedura, il TAR lo richiama implicitamente nel valutare la necessità di considerare il risultato (inclusività, efficienza e trasparenza) nell’operato della stazione appaltante, evitando esclusioni non giustificate e non conformi al Codice.
Centrale nel garantire che le stazioni appaltanti favoriscano l’accesso al mercato. La sentenza richiama il principio di massima partecipazione e concorrenza, riferendosi alla necessità di evitare esclusioni delle imprese in assenza di chiare e tassative previsioni di legge.
È il fulcro della decisione: la sentenza ribadisce come le cause di esclusione debbano essere tassative e che la condanna in questione non rientri tra quelle elencate dal Codice. Esclude inoltre la possibilità che la stazione appaltante inserisca cause ulteriori di esclusione rispetto a quelle previste dalla legge.
Viene analizzato perché la stazione appaltante ha fondato l’esclusione sull’ipotesi del grave illecito professionale. Il TAR sottolinea che l’art. 95 consente esclusioni solo nei casi esplicitamente previsti e solo previo accertamento concreto della gravità, che qui è mancato.
La sentenza lo richiama sia per la disciplina dell’obbligo di comunicazione di cause ostative sia per la regolamentazione delle misure di self-cleaning: il TAR rileva l’insussistenza dell’obbligo di disclosure e la valutazione carente delle misure di auto-risanamento da parte della stazione appaltante.
Determinante: il TAR rileva che la condanna per falsità materiale non rientra tra i gravi illeciti professionali previsti taxativamente dall’articolo. Chiarisce che, per consentire l’esclusione sulla base di illeciti professionali, è necessario che il reato sia tra quelli elencati e che la valutazione della gravità sia puntuale e motivata, cosa che qui è mancata.



