06/07/2026

Esclusione da gara d’appalto per unico centro decisionale tra operatori economici: legittimità del provvedimento e margini del contraddittorio nel Codice dei Contratti Pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una gara per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, confermando la legittimità dell’esclusione disposta da Roma Capitale. Il provvedimento è stato giustificato dalla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti di un unico centro decisionale tra più concorrenti (basati su legami familiari, rapporti di lavoro e scelta del medesimo lotto). La mancata attivazione di un contraddittorio preventivo non ha comportato l’annullamento, in quanto il TAR ha ritenuto che gli elementi raccolti avrebbero condotto comunque alla medesima esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della legittimità dell’esclusione da una gara pubblica per la presenza di indizi di collegamento sostanziale tra operatori economici, tale da far presumere l’esistenza di un unico centro decisionale nella presentazione delle offerte. In particolare, il TAR chiarisce che l’art. 95, comma 1, lett. d), del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023) impone l’esclusione nel caso in cui vi siano indizi qualificati che facciano ritenere la sussistenza di accordi tra operatori economici, rendendo le offerte riconducibili a una sola volontà. Sebbene la disciplina e la giurisprudenza rendano generalmente doveroso il contraddittorio procedimentale, questo non è incondizionato: può essere superato quando il quadro indiziario sia talmente univoco e grave che l’apporto difensivo dell’escluso non avrebbe realisticamente mutato l’esito. Nel caso in esame, i molteplici rapporti familiari e lavorativi tra amministratori e le modalità di partecipazione hanno costituito elementi sufficienti per integrare la causa di esclusione, e la difesa della ricorrente non ha apportato elementi nuovi decisivi. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione e respinto il ricorso, con compensazione delle spese per la novità delle questioni giuridiche trattate.