06/07/2026
Art. 13Art. 93

Annullamento dell’aggiudicazione per violazione del principio di segretezza dell’offerta economica e aggiudicazione in favore del ricorrente

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato l’aggiudicazione della gara per l’organizzazione e gestione del mercatino 'Uno sguardo nel passato' per il triennio 2026-2028, rilevando che l’offerta economica della società aggiudicataria non era stata presentata in modo idoneo a garantirne la segretezza, costituendo rischio effettivo e potenziale di commistione tra offerta tecnica ed economica. Di conseguenza, la controinteressata doveva essere esclusa e la gara aggiudicata alla ricorrente, seconda classificata. Le doglianze ulteriori sono state assorbite, mentre la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata respinta poiché non risultava provata la stipula dello stesso.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul principio della segretezza dell’offerta economica: anche il solo rischio di commistione tra offerta tecnica e offerta economica, in assenza di idonee misure di segretezza, è sufficiente ad invalidare la procedura di aggiudicazione. Nel caso di specie, la controinteressata aveva inviato tramite PEC un unico file contenente sia offerta tecnica che economica, violando così l’articolo 6 del bando e i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. A fronte di tale irregolarità, l’offerta andava esclusa e si imponeva l’aggiudicazione alla ricorrente. Sono state assorbite le altre censure – tra cui la mancata apertura in seduta pubblica delle offerte economiche e la duplicazione dei provvedimenti di aggiudicazione – data la fondatezza del vizio principale. Il TAR ha anche specificato che la tipologia contrattuale in esame era qualificabile come concessione di servizio pubblico, pertanto soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici. La domanda di inefficacia del contratto non è stata accolta per mancata prova della stipula.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 13

L’articolo 13 è stato esaminato per determinare se la fattispecie fosse da qualificarsi come contratti di concessione di servizio pubblico (assoggettati al Codice degli Appalti) o come contratti attivi (sottratti all’applicazione piena del codice). Il TAR ha ritenuto che la gestione del mercatino configurasse una concessione di servizio pubblico, rendendo applicabile la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, richiamando, in subordine, il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza anche in caso di contratto attivo.

Articolo 93

L’articolo 93 è stato invocato nell’esame della doglianza relativa alla presunta commistione di ruoli tra chi predisponeva gli atti di gara e chi ne valutava l’applicazione. Il TAR ha chiarito che il nuovo codice consente espressamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di far parte della commissione aggiudicatrice, anche come presidente, assicurando comunque la separazione tra la fase istruttoria e quella valutativa nell’ambito collegiale della commissione.

Articoli di riferimento