Annullamento dell’annotazione ANAC nel casellario informatico per tardività del procedimento rispetto al termine perentorio di 180 giorni
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da un operatore economico contro l’annotazione nel Casellario informatico ANAC della risoluzione di un contratto pubblico, annullando il provvedimento ANAC. Il Tribunale ha riconosciuto che il procedimento di annotazione si è concluso oltre il termine perentorio di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC, termine che garantisce certezza giuridica agli operatori economici. Di conseguenza, ha ritenuto illegittima l’annotazione tardiva e ha compensato le spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla natura perentoria del termine di 180 giorni, previsto dall’art. 17 del Regolamento ANAC, entro cui deve essere concluso il procedimento di annotazione nel Casellario informatico. Il TAR evidenzia che, pur non essendo un provvedimento sanzionatorio, l’annotazione può pregiudicare gravemente l’immagine e la posizione competitiva dell’operatore economico, rendendo essenziale il rispetto rigoroso dei termini a tutela dei principi di certezza delle situazioni giuridiche e di tempestività dell’azione amministrativa. La Corte ha anche chiarito che le successive modifiche regolamentari (che trasferiscono la funzione di annotazione alle stazioni appaltanti) non trovano applicazione nel caso di specie e non giustificano deroghe al principio di certezza. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo al superamento del termine perentorio, ha reso superflua l’analisi delle altre doglianze. L’annullamento dell’annotazione non esenta comunque l’operatore dall’autodichiarare i fatti rilevanti nelle gare future.



