Verifica dell’anomalia dell’offerta e calcolo dei costi della manodopera: annullamento parziale dell’aggiudicazione in una gara per servizi di pulizia nei musei di Roma
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società seconda classificata in una gara d’appalto bandita da Zètema Progetto Cultura S.r.l. per i servizi di pulizia nei musei di Roma. La ricorrente aveva contestato l’aggiudicazione alla Impresa Piemonte S.r.l., sostenendo l’inadeguata verifica dei costi della manodopera, in particolare relativamente alla stima degli oneri previdenziali che sarebbero stati sottostimati, consentendo un ribasso anomalo dell’offerta. Il TAR ha ravvisato un difetto di istruttoria e di motivazione nella verifica di congruità svolta dalla stazione appaltante, ordinando che Zètema proceda a una nuova verifica dell’anomalia dell’offerta secondo i criteri di legge e della giurisprudenza, respingendo però le altre richieste della ricorrente (annullamento dell’aggiudicazione, subentro e risarcimento). L’aggiudicazione non è dunque annullata, ma la stazione appaltante dovrà ripetere la verifica sui costi della manodopera.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina la correttezza della verifica di congruità effettuata dalla stazione appaltante sull’offerta dell’aggiudicatario. Il TAR ha riconosciuto che la stazione appaltante non ha sufficientemente motivato né documentato le ragioni della significativa riduzione degli oneri previdenziali INPS, che hanno inciso pesantemente sui costi della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali (il cui riferimento è obbligatorio salvo comprovate condizioni aziendali documentate). Secondo la giurisprudenza, la detrazione dei costi a carico dell’INPS è già computata nelle tabelle e non può essere arbitrariamente diminuita dalle imprese senza specifica e puntuale documentazione. La decisione ordina pertanto alla stazione appaltante di ripetere la verifica di anomalia in maniera più approfondita e documentata, senza però annullare l’intera aggiudicazione o riconoscere il diritto della ricorrente al subentro o al risarcimento, poiché l’attività di verifica non si è ancora esaurita e la discrezionalità amministrativa non può essere sostituita dal giudice. Il giudice conferma altresì che aspetti come la clausola sociale, l’inquadramento del personale e il calcolo delle ore supplementari sono stati adeguatamente giustificati dall’aggiudicataria e respinge le relative doglianze.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è stato rilevante in quanto prevede l’obbligo per la stazione appaltante e per l’operatore economico di rispettare il contratto collettivo nazionale più rappresentativo del settore, garantendo ai lavoratori tutele adeguate e corrette contribuzioni. La contestazione verteva proprio sull’errato calcolo e sulla sottostima degli oneri previdenziali, in violazione delle garanzie minime previste dal contratto e dalle tabelle ministeriali che riflettono la disciplina dell’art. 11.
L’articolo 41 è stato richiamato in relazione alla determinazione e trasparenza dei costi che devono essere indicati nei documenti di gara, tra cui l’importo a base d’asta e il dettaglio dei costi della manodopera. Il TAR ha ribadito che i costi della manodopera, come previsto nell’art. 41, vanno determinati secondo criteri chiari e veritieri, con riferimento a dati ufficiali (tabelle ministeriali), e ogni scostamento deve essere adeguatamente documentato.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta utilizzata per la gara in oggetto. La sua menzione nella sentenza serve a confermare la regolarità della scelta della procedura e la legittimazione di tutti gli operatori economici interessati a partecipare e a impugnare gli esiti della gara, come fatto dalla ricorrente.
L’articolo 108 è centrale per la verifica dei criteri di aggiudicazione, in particolare per l’offerta economicamente più vantaggiosa e per l’obbligo di indicare e motivare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza. Il TAR, in applicazione di questo articolo, ha richiesto che la verifica dell’anomalia dell’offerta sia svolta tenendo conto dell’effettiva sostenibilità dei costi dichiarati e della corrispondenza alle tabelle di riferimento, nonché della trasparenza nella motivazione della congruità dell’offerta.



