La campionatura come elemento dimostrativo e non costitutivo dell’offerta tecnica: legittima la riammissione in gara di un concorrente escluso
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di HD Hospital Device S.r.l. contro l’aggiudicazione, da parte di ASL Roma 2, del lotto 22 di una gara per forniture medicali a Integra Lifesciences Italy S.r.l. La società ricorrente contestava la riammissione della controinteressata in gara, sostenendo che la mancata presentazione della campionatura nei termini costituisse causa di esclusione automatica. Il TAR conferma che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la campionatura non è elemento costitutivo bensì dimostrativo dell'offerta tecnica e che la stazione appaltante non poteva escludere il concorrente sulla base della sola tardività della stessa. Il TAR dichiara inoltre legittima la rinnovazione della valutazione ad opera della stessa commissione giudicatrice, anche a conoscenza delle offerte economiche, poiché la segretezza non è un valore assoluto e deve essere bilanciata con la tutela dell’effettività giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio per cui la presentazione della campionatura richiesta dalla lex specialis di gara serve unicamente a dimostrare la rispondenza dell’offerta tecnica ai requisiti richiesti, e non costituisce parte integrante dell’offerta stessa. In assenza di espressa previsione normativa che attribuisca carattere essenziale a tale adempimento, la sua mancata presentazione non può giustificare l’esclusione automatica. Il TAR richiama numerosi precedenti giurisprudenziali e osserva che, nel caso concreto, la disciplina di gara non conferisce alla campionatura funzione costitutiva. Inoltre, anche la contestazione relativa alla violazione del principio di segretezza delle offerte viene respinta: la Corte ha ritenuto legittima la rivalutazione ad opera della stessa commissione, anche dopo che questa abbia conosciuto le offerte economiche, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale. La sentenza quindi ribadisce la preminenza dei principi di buon andamento, economicità e tutela effettiva sulle regole processuali formali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 93 disciplina il funzionamento e la composizione della commissione giudicatrice, stabilendo che in caso di rinnovo della valutazione delle offerte (come accaduto a seguito di annullamento giurisdizionale dell’esclusione), è legittimo che la stessa commissione proceda alla rivalutazione anche a conoscenza delle offerte economiche. Il TAR richiama i più recenti orientamenti e afferma che tale modalità operativa non viola il principio di segretezza, quando funzionale a garantire la tutela piena dei diritti dei concorrenti.
L’articolo 101 è citato nel primo motivo di ricorso della società ricorrente, che lamentava la violazione delle regole in materia di integrazione documentale e correttezza della procedura. Tuttavia, il TAR chiarisce che nel caso di specie non sussistevano i presupposti per l’esclusione automatica e che la mancata campionatura non equivaleva ad una carenza essenziale dell’offerta tecnica. L’interpretazione del TAR rispetta lo spirito dell’articolo 101, il quale prevede il soccorso istruttorio solo per profili non attinenti direttamente al contenuto dell’offerta tecnica o economica, confermando così la non essenzialità della campionatura ai fini della validità dell’offerta.



