07/08/2026
Art. 3Art. 35Art. 36

Accesso agli atti di gara e limiti alla segretezza tecnica: annullato il diniego di ostensione documenti nella verifica dell’anomalia dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui la stazione appaltante (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) aveva negato a Jolly Scarpe S.p.A. l'accesso integrale alla documentazione giustificativa dell’offerta dell’aggiudicataria Montebove S.r.l. nell’ambito della verifica di anomalia, ritenendo insufficiente la motivazione basata sulla generica dichiarazione di segretezza tecnica/commerciale dell’aggiudicatario. Il tribunale ha ordinato all’amministrazione di riesaminare la richiesta esplicitando, con motivazione concreta e bilanciata, le effettive esigenze di riservatezza e valutando il bilanciamento con le esigenze difensive e di trasparenza degli altri concorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR Lazio riconosce che il diritto di accesso agli atti nelle procedure di gara è uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, parità di trattamento e tutela giurisdizionale per gli operatori economici non aggiudicatari. Tuttavia, tale diritto può essere limitato solo in presenza di effettive e motivate esigenze di riservatezza, come il segreto tecnico o commerciale, e a condizione che la stazione appaltante espliciti in modo concreto le ragioni del diniego, motivando sul bilanciamento tra esigenze di segretezza e quelle difensive dei concorrenti e sulla trasparenza. Nel caso di specie, il TAR ha giudicato illegittima la mera presa d’atto della dichiarazione della controinteressata, senza che l’amministrazione abbia svolto una valutazione propria e senza comprovare la sussistenza del segreto tecnico. Ha quindi annullato il diniego e ordinato all’amministrazione un riesame conforme ai principi del bilanciamento degli interessi e della motivazione rafforzata sanciti dalla normativa e dalla giurisprudenza UE.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

Viene in rilievo come fondamento generale del diritto di accesso e della trasparenza nelle procedure di gara; la sentenza sottolinea che l’accesso agli atti concorre a garantire i principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza previsti dall’art. 3, che rappresentano il quadro di riferimento delle norme speciali in tema di accesso e segretezza.

Articolo 35

È la norma cardine sulla materia: il TAR analizza il comma 4, lett. a), che consente di escludere l’accesso alle informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale su motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. Tuttavia, la sentenza sostiene che tale limitazione deve essere oggetto di autonoma valutazione e motivazione dell’amministrazione, la quale deve esplicitare le oggettive esigenze di riservatezza e verificarne concretamente la sussistenza, bilanciandole con il diritto di difesa e il principio di trasparenza.

Articolo 36

Disciplina le modalità procedurali e processuali per l’accesso agli atti e per l’impugnazione del diniego di accesso: la sentenza applica il c.d. rito acceleratissimo previsto dall’art. 36, comma 7, per i ricorsi contro le decisioni di oscuramento, escludendo la sospensione feriale dei termini processuali e precisando la tempestività del ricorso. L’articolo impone inoltre l’obbligo per la stazione appaltante di motivare le decisioni di segretezza e consente l’immediata impugnazione della stessa.

Articoli di riferimento