Annullamento dell’aggiudicazione per violazione del principio di equivalenza retributiva tra CCNL in appalto rifiuti AEA S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso di Eco.Enne. S.r.l., annullando l'aggiudicazione all’impresa Angelo De Cesaris S.p.A. della gara per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti bandita da AEA S.p.A., disponendo il subentro della ricorrente nel contratto. Il ricorso è stato ritenuto fondato sul punto della mancata equivalenza tra i contratti collettivi applicati ai lavoratori, poiché l’aggiudicataria aveva utilizzato un superminimo, componente variabile della retribuzione, per dimostrare l’equivalenza del proprio CCNL (Commercio) rispetto a quello previsto dal bando (Igiene Ambientale), violando le regole del Codice degli Appalti che prevedono il confronto solo sulle componenti fisse. Gli altri motivi di ricorso sono stati respinti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione giuridica ruota sull’applicazione dell’art. 11 e dell’allegato I.01 del D.lgs. 36/2023, che disciplinano la tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici attraverso il principio di applicazione del CCNL di settore o, in alternativa, di un contratto diverso purché ‘equivalente’ sotto il profilo economico e normativo. In questo caso, il TAR ha rilevato che la dichiarazione di equivalenza resa dall’aggiudicataria era viziata, poiché il calcolo dell’equivalenza retributiva si basava anche su una voce retributiva (il superminimo) che, essendo eventuale e non ‘fissa’, non può essere computata per legge ai fini della valutazione di equivalenza. Tale impostazione è confermata anche da recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta della controinteressata. Gli altri motivi (tardività o incompletezza documentale, superamento del limite di pagine, mancata accettazione del patto di integrità, presunta irragionevolezza dei criteri di valutazione) sono stati dichiarati infondati. La sentenza ordina inoltre il subentro della ricorrente e la condanna della stazione appaltante alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato indirettamente richiamato in relazione ai comportamenti della stazione appaltante nell’accettare l’offerta dell’aggiudicataria, ma il TAR ha ritenuto che l’affidamento non fosse meritevole di tutela perché la violazione normativa era riconoscibile con la normale diligenza (uso non corretto delle voci retributive nel calcolo dell’equivalenza CCNL).
È il fulcro della decisione: l’articolo impone l’applicazione del CCNL di settore indicato nei documenti di gara, consentendo l’uso di un contratto diverso solo se garantisce pari tutele economiche e normative. Il TAR ha applicato la norma, affermando che la valutazione di equivalenza, ai sensi anche dell’allegato I.01, va fatta sulle componenti fisse della retribuzione e non su elementi eventuali come il superminimo. L’appalto è stato annullato proprio per violazione di questo articolo.
È stato citato tra il quadro normativo e nei motivi del ricorso in relazione alle modalità e tempestività delle comunicazioni di aggiudicazione, ma non ha avuto un ruolo decisivo nella motivazione della sentenza che si è concentrata sul tema dei CCNL.
È stato richiamato dalla ricorrente tra i motivi di esclusione automatica, ma il TAR non vi ha dato rilievo nella decisione, avendo ritenuto fondato solo il motivo relativo alla non equivalenza dei CCNL.
Centrale nei motivi di ricorso in quanto la ricorrente contestava l’esistenza di cause di esclusione non automatica nei confronti dell’impresa ausiliaria dell’aggiudicataria (es. violazioni fiscali/previdenziali), ma il TAR non ha accolto tali motivi, concentrandosi solo sulla questione della retribuzione e delle tutele del CCNL.
Citato per il quadro di disciplina delle esclusioni, ma senza rilievo specifico nella motivazione decisiva; la questione dell’esclusione è stata valutata solo per la non equivalenza CCNL.
È stato richiamato nei motivi di ricorso circa la presunta sussistenza di illeciti professionali della controinteressata, ma la sentenza non si è basata su tale aspetto per l’annullamento.
La ricorrente ha contestato il possesso di requisiti di ordine speciale da parte dell’aggiudicataria/ausiliaria; il TAR però ha respinto la censura, non essendo questo il motivo fondante dell’accoglimento.
Richiamato in relazione alle integrazioni documentali e alla possibilità di chiarimenti sulle offerte, ma la decisione si è focalizzata sulla questione sostanziale della non conformità del contratto applicato, non su profili istruttori o formali.
Invocato dalla ricorrente per dedurre che l’impresa ausiliaria non aveva fornito adeguati requisiti. Tuttavia, il TAR non ha accolto tali doglianze perché la decisione è stata fondata unicamente sulla questione CCNL.
Richiamato in relazione ai criteri di aggiudicazione dell'appalto (offerta economicamente più vantaggiosa) e criticato dalla ricorrente per presunta illogicità delle formule, ma il TAR ha respinto tali motivi affermando la legittimità della scelta tecnica della stazione appaltante e ha accolto il ricorso soltanto per motivi attinenti alle tutele dei lavoratori.



