08/05/2026
Art. 67

Legittimità dell’aggiudicazione a Consorzio stabile non dotato di autonoma organizzazione operativa in proprio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso dell’impresa seconda classificata contro l’aggiudicazione di una gara INPS al Consorzio Stabile Cantiere Italia. Il ricorso sosteneva che il consorzio, dichiaratosi esecutore in proprio, avrebbe dovuto possedere una propria struttura operativa autonoma, mentre si era avvalso dei requisiti delle consorziate. Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione, confermando che – anche dopo il ‘correttivo’ 2024 al Codice dei Contratti Pubblici – i consorzi stabili possono partecipare e cumulare i requisiti delle consorziate secondo il criterio del ‘cumulo alla rinfusa’, senza obbligo di dimostrare una struttura autonoma distinta da quella delle imprese consorziate.

Spiegazione Dettagliata

La decisione conferma l’impianto delineato dall’art. 67 del d.lgs. 36/2023 e dalla recente giurisprudenza, secondo cui il consorzio stabile è un soggetto giuridico autonomo, ma la sua operatività poggia sul legame con le consorziate. Non è richiesto che il consorzio possieda una propria organizzazione imprenditoriale distinta: può, quindi, concorrere e aggiudicarsi appalti cumulando i requisiti delle consorziate (cumulo alla rinfusa) e utilizzando le relative attestazioni SOA. La normativa consente, per i lavori, che il consorzio esecutore in proprio possa sommare requisiti propri e delle consorziate; solo se l’esecuzione è demandata alle consorziate designate, ciascuna dovrà possedere autonomamente i requisiti. La sentenza ribadisce il superamento di interpretazioni più restrittive (come alcune posizioni precedenti ANAC), avvalorando che il ‘cumulo alla rinfusa’ resta valido anche dopo l’ultima riforma. Il ricorso è dunque «manifestamente infondato», perché il consorzio non era tenuto a dimostrare una struttura aziendale autonoma per partecipare ed essere aggiudicatario.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 67

L’articolo 67 è il fulcro della motivazione: il TAR chiarisce che il consorzio stabile può cumulare i requisiti propri e delle consorziate ‘alla rinfusa’ per ottenere la qualificazione e partecipare alle gare, senza dover dimostrare una struttura imprenditoriale autonoma. Nell’appalto di lavori, se il consorzio esegue direttamente, può utilizzare sia i requisiti propri sia quelli delle consorziate; se invece designa consorziate esecutrici, queste devono possedere autonomamente i requisiti. La sentenza interpreta la norma (anche come norma d’interpretazione autentica, quindi retroattiva) e la applica per rigettare la tesi della necessità di una struttura autonoma del consorzio.

Articoli di riferimento