08/06/2026
Art. 10Art. 57

Inammissibilità del ricorso contro le clausole non immediatamente escludenti della gara RAI per servizi di alimentazione della banca dati multimediale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Cedat 85 S.r.l. contro vari atti della procedura di gara indetta da RAI per l’affidamento dei servizi di alimentazione della banca dati multimediale. La società ricorrente lamentava squilibri contrattuali, la previsione di una clausola sociale ritenuta illegittima e l’obbligo di iscrizione alla white list antimafia. Il TAR ha stabilito che, non trattandosi di clausole immediatamente escludenti né essendo stata disposta l’aggiudicazione, il ricorso è prematuro. Solo in presenza di clausole che oggettivamente impediscono la partecipazione o di provvedimenti concretamente lesivi sussiste l’onere di immediata impugnazione.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha dato rilievo all’orientamento consolidato secondo cui le clausole del bando di gara vanno impugnate subito solo se sono immediatamente escludenti, cioè se, con evidenza oggettiva, impediscono la partecipazione alla gara ad un operatore economico medio. Nel caso concreto, nessuna delle clausole censurate dalla ricorrente aveva questo carattere: infatti vi era stata la presentazione di più offerte, compresa quella della ricorrente stessa, prova dell’assenza di un impedimento oggettivo e generalizzato. La questione della clausola sociale e della valutazione dell’esperienza del personale è stata ritenuta valutabile solo dopo la chiusura della gara, se effettivamente ne derivasse un pregiudizio concreto. Quanto all’obbligo di iscrizione alla white list, essendo una clausola nulla e mai applicata, la ricorrente non poteva subire alcun pregiudizio attuale. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L’articolo 10 è stato richiamato per affermare la nullità delle clausole di esclusione non tassativamente previste dal codice, come nel caso dell’obbligo di iscrizione alla white list in una procedura in cui il servizio non rientrava tra quelli per cui tale iscrizione è prevista per legge. In base all’articolo e alla giurisprudenza, la presenza di una clausola nulla non impone al concorrente di impugnarla subito, ma solo di agire contro provvedimenti applicativi concretamente lesivi.

Articolo 57

L’articolo 57 è stato citato nel motivo di ricorso sulla clausola sociale. Il TAR ha rilevato che la contestazione della clausola sociale (e dei criteri premiali legati all’esperienza del personale) non investiva una clausola escludente, non impedendo la partecipazione alla gara, e quindi non era immediatamente impugnabile in assenza di provvedimenti concreti lesivi. La questione potrà essere valutata solo se vi sarà un’aggiudicazione che comporti una effettiva lesione dell’interesse della ricorrente.

Articoli di riferimento