08/06/2026
Art. 1Art. 10Art. 17Art. 71Art. 94Art. 95Art. 110Art. 113

Legittimità dell’aggiudicazione in una gara pubblica: distinzione tra requisiti di partecipazione ed esecuzione, verifica di congruità dell’offerta ed effetti delle irregolarità dichiarative

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da Labanalysis Environmental Science S.r.l. contro l’aggiudicazione dei lotti 1 e 4 di una gara bandita dalla Marina Militare per il controllo delle acque potabili a favore di un RTI concorrente. La sentenza ha chiarito che il requisito dell'iscrizione agli elenchi regionali dei laboratori è un requisito di esecuzione, non di partecipazione, dunque non necessario al momento dell’offerta. Ha inoltre accertato, con il supporto di una verificazione tecnica, che l’offerta dell’aggiudicatario, pur contenendo una lieve sottostima dei costi di trasporto, era comunque sostenibile e non tale da alterare la graduatoria. Il TAR ha poi escluso che la ritardata produzione documentale e una difformità nei dati di fatturato costituissero motivi di esclusione, confermando la correttezza dell’operato della stazione appaltante. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla corretta distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: l’iscrizione agli elenchi regionali per i laboratori richiesti dalla lex specialis era da considerarsi obbligatoria solo in fase esecutiva, secondo quanto previsto sia dal bando che dall’art. 113 del Codice degli appalti e ribadito dalla giurisprudenza. In merito alla verifica di anomalia dell’offerta, il TAR ha ritenuto che eventuali sottostime nei costi di trasporto non fossero tali da incidere in modo determinante sull’aggiudicazione, poiché la verifica di congruità va condotta sull’offerta nella sua globalità. La proroga del termine per la produzione documentale è stata ritenuta legittima, poiché il termine non era perentorio e la sua violazione non era prevista come causa di esclusione dalla normativa (art. 10, comma 2). Infine, l’errore sul fatturato specifico di una società del RTI non aveva avuto effetti reali sulla verifica dei requisiti, poiché il fatturato globale del raggruppamento superava comunque la soglia richiesta e la non veridicità dichiarativa ha rilevanza escludente solo se idonea a compromettere l’affidamento dell’Amministrazione. La sentenza si pone in linea con il favor partecipationis e l’approccio sostanzialistico richiesto dal nuovo Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato per giustificare una interpretazione non formalistica delle regole di gara: la stazione appaltante, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, può evitare esclusioni automatiche per violazioni non essenziali che non pregiudicano il risultato sostanziale, privilegiando la massima partecipazione e l’efficienza amministrativa.

Articolo 10

Il principio di tassatività delle cause di esclusione è applicato per escludere che la violazione di un termine ordinatorio o dichiarazioni non decisive possano comportare esclusione del concorrente. Solo le cause espressamente previste dal codice possono portare all’estromissione, evitando automatismi in danno della concorrenza.

Articolo 17

Le fasi della procedura di affidamento hanno guidato la scansione degli atti della gara: la sentenza conferma che i requisiti di esecuzione possono essere verificati e integrati anche dopo l’aggiudicazione provvisoria, prima della stipula del contratto.

Articolo 71

Richeiamato per sancire la legittimità della procedura aperta seguita dalla Marina Militare e la possibilità per tutti gli operatori economici interessati di presentare offerta nel rispetto dei termini minimi e delle regole di trasparenza.

Articolo 94

Usato come parametro per ribadire che solo determinate e gravi violazioni, come false dichiarazioni che incidano sui presupposti sostanziali o gravi reati, possono comportare l’esclusione automatica dalla gara.

Articolo 95

La sentenza spiega che eventuali dichiarazioni inesatte rilevano come causa di esclusione solo se integrano un grave illecito professionale, cioè se minano concretamente l’affidamento della stazione appaltante, secondo la valutazione motivata dell’amministrazione stessa.

Articolo 110

Applicato nel procedimento di verifica della congruità dell’offerta: pur riscontrata una sottostima dei costi di trasporto, l’offerta è risultata comunque sostenibile, in quanto la valutazione va riferita alla globalità dell’offerta e non a singole voci di costo.

Articolo 113

Determinante per affermare che l’iscrizione agli elenchi regionali dei laboratori era un requisito di esecuzione e non di partecipazione, potendo quindi essere comprovata anche successivamente all’offerta e comunque prima della stipula del contratto.

Articoli di riferimento