Riconoscimento della legittimità del sistema payback dispositivi medici 2015-2018: riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da una società fornitrice di dispositivi medici contro i provvedimenti ministeriali e regionali relativi al payback per il superamento del tetto di spesa sanitaria negli anni 2015-2018. È stato riconosciuto che le disposizioni legislative sul payback sono legittime e rispondono a esigenze di contenimento della spesa pubblica sanitaria. Il ricorso contro gli atti ministeriali è stato rigettato nel merito, mentre quello contro gli atti regionali è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la competenza al giudice ordinario. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il meccanismo del payback, che impone alle aziende fornitrici di dispositivi medici di concorrere al ripiano della spesa sanitaria pubblica in caso di superamento dei tetti prefissati, è costituzionalmente legittimo. La Corte costituzionale, cui il TAR si richiama, ha infatti stabilito che si tratta di un contributo solidaristico, proporzionato e ragionevole, noto agli operatori del settore fin dal 2015. I provvedimenti ministeriali impugnati danno attuazione a una disciplina già chiara e non violano i principi costituzionali ed europei di affidamento, libertà di impresa ed equilibrio contrattuale. Le doglianze relative ai provvedimenti regionali vengono dichiarate inammissibili dal TAR: questi atti, essendo meramente applicativi e vincolati agli atti e criteri statali, danno luogo a diritti soggettivi patrimoniali delle imprese fornitrici e ogni controversia in merito alla loro applicazione spetta dunque al giudice ordinario, non al giudice amministrativo. Specifico rilievo viene dato all’assenza di margini discrezionali da parte delle Regioni nella determinazione degli importi dovuti. Il TAR ha inoltre chiarito che la successiva riduzione legislativa delle somme dovute (al 25% del totale), decisa per agevolare la chiusura del contenzioso, non incide sulla legittimità della disciplina originaria. In sintesi, l’impianto legislativo e regolamentare sul payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è stato ritenuto conforme a Costituzione e diritto UE e la questione sulle somme dovute dalle aziende va risolta davanti al giudice ordinario.



