08/06/2026

Payback dispositivi medici: legittimità degli atti statali e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quelli provinciali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto da una società fornitrice di dispositivi medici contro gli atti ministeriali e statali che disciplinano il meccanismo del 'payback' per il ripiano del superamento del tetto di spesa sanitaria per gli anni 2015-2018, dichiarando invece inammissibile per difetto di giurisdizione la parte del ricorso rivolta contro i provvedimenti provinciali (della Provincia Autonoma di Trento e dell'APSS) che si sono limitati ad attuare il meccanismo previsto dalla normativa statale. Il TAR ha ritenuto non fondate le censure di illegittimità costituzionale e comunitaria mosse alla disciplina del payback, richiamando la costante giurisprudenza e le sentenze della Corte costituzionale. Per quanto concerne gli atti provinciali, ha affermato la natura meramente esecutiva e vincolata degli stessi, rimettendo al giudice ordinario ogni questione concernente il quantum dell'obbligazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si inserisce nel contenzioso relativo al sistema del payback sui dispositivi medici forniti al Servizio Sanitario Nazionale, introdotto per ripianare gli sforamenti del tetto di spesa pubblica sanitaria e recentemente oggetto di rimodulazione legislativa e scrutinio costituzionale. La società ricorrente contestava la legittimità di tale sistema, sostenendo che fosse lesivo dell'affidamento, della libertà di impresa, della concorrenza, e contrario al principio di capacità contributiva, anche prospettando una compressione ingiustificata dell'utile di impresa. Il TAR ha escluso la fondatezza di tali censure, ritenendo che: il meccanismo del payback fosse noto agli operatori fin dal 2015; la scelta del legislatore di utilizzare il fatturato come parametro fosse né arbitraria né irragionevole; il meccanismo costituisse un contributo solidaristico e non una vera e propria imposta sul reddito; e che non sia necessario valutare i costi effettivamente sostenuti o le perdite aziendali nel singolo caso. Il TAR ha inoltre stabilito che i provvedimenti provinciali impugnati sono atti vincolati, di natura tecnica e priva di discrezionalità, e che la controversia sulle somme dovute configura una questione di diritto soggettivo patrimoniale da rimandare al giudice ordinario, non essendo gli atti provinciali espressione di potere autoritativo. La sentenza ha quindi rigettato nel merito il ricorso verso gli atti statali e dichiarato l'inammissibilità verso quelli provinciali per difetto di giurisdizione amministrativa.