08/06/2026

Sentenza TAR Lazio sul meccanismo payback dispositivi medici 2015-2018: rigetto dell'impugnazione degli atti statali e inammissibilità per quelli regionali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso della società Luigi Salvadori S.p.A. contro i decreti ministeriali che disciplinano il ripiano (payback) del superamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, dichiarando infondati i motivi di illegittimità costituzionale e violazione dei principi europei. Per quanto riguarda la determinazione regionale che imponeva un pagamento specifico, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la questione al giudice ordinario in quanto attiene a un rapporto obbligatorio patrimoniale privo di discrezionalità pubblica. È stata disposta la compensazione delle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su due principali filoni argomentativi: da un lato, il giudice amministrativo riconosce la conformità a Costituzione e diritto UE della normativa statale che impone alle aziende fornitrici una quota di ripartizione del superamento dei tetti di spesa (payback) per dispositivi medici, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024 che ha già reputato il sistema ragionevole e proporzionato. Il meccanismo, secondo la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, era noto e prevedibile sin dal 2015 e non incide sugli equilibri economici dei singoli contratti di appalto, ma opera ab externo come contributo di solidarietà sul fatturato, senza ledere legittimo affidamento o libertà di impresa. Dall’altro lato, riguardo alla determinazione regionale che quantifica la quota dovuta, il TAR ha rilevato che la procedura regionale si limita a un’attività vincolata (tecnico-contabile) priva di discrezionalità e non esprime potere autoritativo, per cui eventuali contestazioni sulla somma (quantum) attengono a diritti soggettivi patrimoniali e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, non amministrativo. Le doglianze sulla sostenibilità economica e sulle perdite aziendali non incidono sulla legittimità della disciplina generale né sui provvedimenti statali di attuazione.