08/06/2026

Payback dispositivi medici: legittimità costituzionale del meccanismo e difetto di giurisdizione del TAR per la controversia patrimoniale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di una società fornitrice contro i provvedimenti ministeriali e regionali che le imponevano il payback per il superamento del tetto di spesa sanitaria dei dispositivi medici negli anni 2015-18. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità costituzionale e comunitaria del sistema, ritenendo infondate tutte le relative censure. Tuttavia, ha dichiarato la propria incompetenza rispetto alla contestazione degli atti regionali (quantificazione degli importi dovuti), in quanto la controversia riguarda una situazione di diritto soggettivo patrimoniale, da devolvere alla giurisdizione ordinaria. Le spese sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha valutato due profili distinti: la legittimità dei provvedimenti statali/ministeriali che regolano il payback e quella dei provvedimenti regionali di attuazione. Quanto ai provvedimenti statali, il TAR ha concluso che il meccanismo del payback, come previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015, è conforme sia alla Costituzione che al diritto europeo, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale; il meccanismo era prevedibile per le imprese già dal 2015 e non incide retroattivamente né in modo sproporzionato sulla libertà di iniziativa economica o sull'affidamento degli operatori. In relazione agli atti regionali che quantificano gli importi del payback a carico delle singole aziende, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: queste sono attività vincolate e meramente esecutive, che danno luogo a un rapporto obbligatorio di natura patrimoniale tra regione e fornitore, da far valere davanti al giudice ordinario. La sentenza, quindi, fissa criteri chiari per l'impugnazione possibile e la ripartizione della giurisdizione.