Sentenza TAR Lazio sul payback dispositivi medici: inammissibile il ricorso contro l'atto regionale, legittima la disciplina statale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di un'impresa fornitrice di dispositivi medici contro il sistema di ripiano (payback) per il superamento dei tetti di spesa sanitaria degli anni 2015-2018. Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure contro i provvedimenti statali (decreti ministeriali e linee guida) e dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso contro il decreto regionale che impone il pagamento del payback. La materia, in quanto riguarda una posizione di diritto soggettivo patrimoniale e non l'esercizio di potere autoritativo, spetta infatti al giudice ordinario. Il meccanismo del payback è stato confermato come legittimo dalla Corte costituzionale e considerato conforme ai principi costituzionali, anche alla luce delle successive riduzioni legislative delle somme dovute.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda su due direttrici principali: da un lato, la conferma della piena legittimità della normativa statale che disciplina il ripiano della spesa sanitaria attraverso il c.d. payback per i dispositivi medici (ossia l’obbligo per i fornitori di rimborsare parte della spesa pubblica eccedente i tetti prefissati), dall’altro, l’inammissibilità del ricorso diretto contro l’atto regionale di quantificazione della somma da pagare. Il Giudice amministrativo ha infatti rilevato che l’attività regionale in materia è del tutto vincolata (ossia priva di discrezionalità), limitandosi ad applicare parametri fissati dalla legge e dagli atti statali: ciò determina che le controversie riguardanti il corretto ammontare dell’importo da pagare sono devolute al giudice ordinario, e non al TAR. Sotto il profilo sostanziale, il giudice ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha giudicato il payback ragionevole, proporzionato e non lesivo di principi come la libertà d’impresa, la tutela dell’affidamento, la capacità contributiva e la concorrenza, poiché l’obbligo di ripiano era noto alle imprese fin dal 2015 e il meccanismo non incide né sul sinallagma contrattuale né esclude la sostenibilità delle attività di fornitura, anche grazie alle recenti riduzioni legislative delle somme dovute. Le eventuali perdite di singole aziende non incidono sulla legittimità del sistema, il cui criterio di calcolo (sul fatturato) è stato giudicato congruo e non arbitrario.



