Rigetto del ricorso contro il payback dispositivi medici: infondatezza nei confronti degli atti ministeriali, inammissibilità verso quelli regionali per difetto di giurisdizione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso della società Luigi Salvadori S.p.A. contro gli atti ministeriali e statali che disciplinano il payback sui dispositivi medici (meccanismo che pone a carico dei fornitori parte degli sforamenti del tetto di spesa sanitaria), dichiarando invece inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la contestazione della determinazione regionale di quantificazione delle somme dovute. Il giudice ha ritenuto che il meccanismo sia conforme ai principi costituzionali e non comporti irragionevoli sacrifici per le imprese. Le questioni relative al quantum debeatur spettano al giudice ordinario.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Lazio si fonda su una doppia linea argomentativa. Da un lato, in relazione alle censure contro gli atti ministeriali (decreti e linee guida che attuano la normativa sul payback), il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata della propria Sezione e della Corte costituzionale (sentenze n. 139 e 140/2024), escludendo ogni violazione dei principi costituzionali (affidamento, libertà d'impresa, capacità contributiva). Il meccanismo del payback – benché comporti un esborso ex post per i fornitori – era noto sin dal 2015, si basa su criteri oggettivi (fatturato), non altera l'equilibrio dei singoli contratti di appalto e rientra in una finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
Dall'altro lato, quanto agli atti regionali che determinano l'importo dovuto dal singolo fornitore, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa: gli atti regionali sono meramente applicativi, non espressivi di discrezionalità amministrativa ma di attività vincolata tecnico-contabile. La contestazione riguarda perciò un diritto soggettivo patrimoniale (il quantum debeatur), che deve essere fatto valere davanti al giudice ordinario, non in sede amministrativa. La causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice civile entro tre mesi. Le spese sono compensate per la complessità della materia.



