Improcedibilità del ricorso contro la revoca dell’aggiudicazione per mancata impugnazione tempestiva delle nuove aggiudicazioni di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto da Kam Costruzioni S.r.l. contro la revoca dell’aggiudicazione di una gara RFI, poiché la società non ha impugnato nei termini di legge le sopravvenute aggiudicazioni dei lotti a favore di altri RTI. La mancata tempestiva impugnazione ha comportato la perdita di interesse attuale a ricorrere. Di conseguenza, anche il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull'accertamento che, a seguito della revoca dell’aggiudicazione, i lotti di gara sono stati aggiudicati ad altri concorrenti e tali aggiudicazioni sono state regolarmente comunicate a tutte le parti interessate, compresa la ricorrente. Secondo la consolidata giurisprudenza richiamata dal Collegio, la mancata impugnazione nei termini del nuovo provvedimento di aggiudicazione comporta la definitiva perdita di interesse ad ottenere tutela giurisdizionale, poiché anche un eventuale annullamento del provvedimento impugnato (la revoca) non produrrebbe alcun effetto utile rispetto all’utilità perseguita (l’aggiudicazione), ormai assegnata ad altri soggetti. La sentenza afferma che il termine per l’impugnazione decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, non dal momento in cui questa diventa efficace. L’improcedibilità del ricorso principale trascina con sé anche il ricorso incidentale, non avendo più alcun interesse concreto. Le spese di giudizio sono compensate per la natura in rito della decisione.



