Annotazione ANAC e interdizione per falsa dichiarazione in gara: legittimità della sanzione e delle modalità di pubblicazione nel Casellario informatico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di un operatore economico escluso da una gara universitaria e sanzionato dall’ANAC per aver reso una falsa dichiarazione sulla regolarità contributiva. La società contestava la legittimità della segnalazione, l’annotazione interdittiva nel Casellario informatico e la permanenza della pubblicità-notizia superato il periodo di interdizione di 7 giorni. Il giudice ha chiarito che la sanzione ANAC e la relativa annotazione sono legittime: la colpa grave dell’operatore è emersa dalla documentazione, la durata dell’interdizione è congrua e la pubblicazione dell’annotazione per due anni, pur senza effetti escludenti oltre il termine interdittivo, è consentita e funzionale alla trasparenza e affidabilità nel sistema degli appalti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta applicazione delle norme del Codice degli Appalti in tema di esclusione per gravi violazioni contributive e sanzioni per falsa dichiarazione. Il TAR ha accertato che l’operatore economico, pur consapevole della propria irregolarità contributiva (già in corso domanda di composizione negoziata della crisi e di rateizzazione INPS), ha reso una dichiarazione non veritiera nella domanda di partecipazione alla gara. Tale comportamento integra una colpa grave, sufficiente per giustificare l’annotazione nel Casellario informatico e l’interdizione per 7 giorni dalla partecipazione alle gare. La permanenza dell’annotazione oltre tale periodo, in forma di pubblicità-notizia fino a due anni, non ha effetti escludenti ma serve alle stazioni appaltanti per valutare l’affidabilità degli operatori, in linea con il principio di trasparenza. Non è necessaria la contestazione formale della falsa dichiarazione nell’atto stesso di esclusione, essendo sufficiente la segnalazione alla ANAC. La disciplina regolamentare ANAC trova riscontro nella legge e la distinzione tra periodo interdittivo e durata della pubblicità-notizia è conforme alla giurisprudenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di concorrenza, trasparenza e proporzionalità, previsto dall’art. 3, è richiamato per giustificare l’obbligo di correttezza e veridicità delle dichiarazioni, a tutela del mercato e dell’affidabilità degli operatori.
L’ecosistema nazionale di e-procurement di cui all’art. 22 è alla base della gestione digitale delle gare, del Casellario informatico e delle procedure automatizzate di annotazione delle sanzioni.
L’art. 94 regola le cause di esclusione automatica, tra cui le gravi violazioni contributive e la presentazione di false dichiarazioni. Il caso di specie rientra nell’art. 94, comma 6, e la durata degli effetti interdittivi è direttamente collegata all’iscrizione nel Casellario, limitata al periodo di efficacia della sanzione ANAC.
Le cause non automatiche di esclusione ai sensi dell’art. 95 sono state richiamate, ma non sono il fondamento diretto della decisione; tuttavia vengono citate nella dichiarazione dell’operatore e nella verifica della sussistenza della colpa grave.
L’art. 96 disciplina la procedura e le condizioni per l’esclusione e per le sanzioni in caso di falsa dichiarazione. È applicato per regolare la segnalazione da parte della stazione appaltante e la successiva valutazione di dolo o colpa grave da parte dell’ANAC, che può disporre l’interdizione fino a due anni e l’annotazione nel Casellario.
L’art. 98, relativo all’illecito professionale grave, è rilevante per la funzione valutativa della pubblicità-notizia dell’annotazione: anche dopo il periodo interdittivo, l’annotazione rimane visibile affinché le stazioni appaltanti possano considerare eventuali precedenti ai fini dell’affidabilità professionale.
L’art. 122 disciplina la risoluzione del contratto. Il TAR chiarisce che l’effetto interdittivo dell’annotazione ANAC non comporta automaticamente la risoluzione dei contratti già in corso, in quanto tale ipotesi non rientra tra le cause di scioglimento previste dall’articolo.
L’art. 222 attribuisce all’ANAC poteri di vigilanza, controllo e sanzione, nonché la gestione del Casellario informatico. È citato per legittimare la funzione dell’ANAC nell’irrogare sanzioni pecuniarie, annotazioni e pubblicità-notizia a tutela della trasparenza del settore e della legalità nelle procedure di affidamento.



