Rigetto del ricorso sull’aggiudicazione del servizio di igiene urbana per carenza di cause di esclusione automatica e conferma dell’affidabilità dell’operatore aggiudicatario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla seconda in graduatoria contro l’aggiudicazione definitiva a Gesenu S.p.A. del servizio di igiene urbana del Comune di Bassano Romano. La ricorrente contestava presunte violazioni relative ai requisiti di ordine generale e tecnico-professionali di Gesenu, nonché una errata attribuzione dei punteggi. Il Tribunale ha escluso che il patteggiamento subito da Gesenu comportasse una causa automatica di esclusione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante circa le misure adottate dall’aggiudicataria per garantire affidabilità e moralità. Di conseguenza, non ha ravvisato motivi per annullare l’aggiudicazione e ha compensato le spese di giudizio.
Spiegazione Dettagliata
Il Collegio ha esaminato il quadro normativo vigente in materia di esclusione automatica dagli appalti pubblici, evidenziando che il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) ha modificato la disciplina delle cause di esclusione rispetto al previgente D.Lgs. 50/2016. In particolare, ha rilevato che il patteggiamento ex art. 444 c.p.p., non integrando più una causa automatica di esclusione come previsto nel vecchio art. 80, non impedisce la partecipazione alla gara, soprattutto se l’operatore economico ha adottato tempestivamente ed efficacemente misure di dissociazione e riorganizzazione aziendale. È stato poi ribadito che la stazione appaltante ha compiuto una valutazione puntuale sull’affidabilità dell’aggiudicataria basandosi sulle dichiarazioni e le prove fornite, rispettando i principi di proporzionalità e tutela della concorrenza. Inoltre, il Tribunale ha respinto le contestazioni relative al requisito tecnico-professionale per l’esecuzione di servizi analoghi, ritenendo comprovata la capacità della società aggiudicataria. Anche le critiche sull’attribuzione dei punteggi sono state giudicate insufficientemente motivate e generiche, non sussistendo un vizio che potesse alterare il risultato della gara. L’istruttoria ha escluso la necessità di ulteriori acquisizioni di documenti oscurati, considerati non rilevanti ai fini decisionali. Per tutte queste ragioni, il ricorso è stato rigettato e il ricorso incidentale, divenuto privo di interesse, dichiarato improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è stato centrale nell’analisi della causa automatica di esclusione degli operatori economici condannati. Il Tribunale ha interpretato la norma nel senso che non costituisce più causa automatica l’esclusione per sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., contrariamente alla precedente disposizione (art. 80 D.Lgs. 50/2016). Pertanto, la condanna subita dall’aggiudicataria con patteggiamento non ha determinato l’esclusione dalla gara, anche grazie all’adozione di misure di dissociazione e di riorganizzazione, che la stazione appaltante ha ritenuto idonee.



