09/01/2026
Art. 60

Compensazione prezzi in appalti di lavori pubblici nei settori speciali: legittimità del prezzario interno della stazione appaltante e limiti dell’obbligo di revisione prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022

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Sintesi della Sentenza

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso della Marco Polo Appalti S.r.l., che contestava la quantificazione della compensazione prezzi applicata da Acqua Pubblica Sabina S.p.a. in relazione ai lavori di rifacimento della rete idrica. La ricorrente riteneva che la compensazione dovesse essere calcolata utilizzando il prezzario regionale Lazio e che la stazione appaltante dovesse applicare automatismi previsti dall’art. 26 del d.l. 50/2022, ma il Tar ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante, la quale aveva adottato un prezzario interno, come consentito nei settori speciali. Non sono emersi elementi che imponessero l’utilizzo del prezzario regionale, né che la compensazione dovesse essere automatica e non fondata su specifici atti adottati dall’amministrazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della revisione e della compensazione prezzi nei lavori pubblici, in particolare nelle commesse rientranti nei cosiddetti settori speciali (come quello idrico). La Marco Polo Appalti S.r.l. contestava che l’importo riconosciuto a titolo di compensazione prezzi da APS S.p.A. fosse troppo basso e che dovesse invece essere calcolato applicando direttamente i prezzari regionali aggiornati, nella misura automatica prevista dalla normativa emergenziale post-pandemica (art. 26 d.l. 50/2022). Il Tar ha chiarito che, nei settori speciali, la stazione appaltante conserva autonomia nella redazione del proprio prezzario interno, purché coerente con le regole di gara. Il Tar ha inoltre sottolineato che la disciplina della compensazione straordinaria dei prezzi (art. 26 d.l. 50/2022) ha carattere eccezionale, non può essere estesa oltre i casi previsti e non ha lo scopo di garantire un riequilibrio automatico del contratto, ma solo di neutralizzare aumenti imprevedibili dei costi delle materie prime. Nel caso di specie, la documentazione ha mostrato che APS aveva effettivamente predisposto un prezzario interno e che non vi era prova dell’effettiva adozione esclusiva dei prezzari regionali; dunque, la metodologia seguita dalla stazione appaltante è stata ritenuta corretta. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile poiché assorbito da successivi atti più dettagliatamente motivati. Gli atti aggiuntivi sono respinti perché infondati, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante e condannando la ricorrente al pagamento delle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 60

L’articolo 60 del nuovo Codice degli appalti disciplina la revisione prezzi, prevedendo l’obbligatorietà delle clausole di revisione nei contratti pubblici, ma limita l’automatismo delle compensazioni ai soli casi di incremento significativo dei costi. Il Tar richiama la ratio di questa norma per chiarire che la compensazione straordinaria (come quella dettata dall’art. 26 d.l. 50/2022) serve solo a neutralizzare aumenti straordinari e non ad apportare un riequilibrio automatico o generalizzato dei contratti. Il giudice conferma che nei settori speciali, come quello oggetto del contenzioso, la stazione appaltante può adottare un prezzario interno senza obbligo di recepimento del prezzario regionale, purché sia rispettata la disciplina di gara e le previsioni di legge, in linea con i principi e i limiti di revisione prezzi tracciati dall’art. 60.

Articoli di riferimento