09/04/2026

Sentenza TAR Lazio n. 2026/2026 su payback dispositivi medici: in parte rigetto e in parte inammissibilità per difetto di giurisdizione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di Otomed s.a.s. contro i provvedimenti che imponevano il pagamento del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Il Tribunale ha rigettato le doglianze che lamentavano la retroattività, la violazione del legittimo affidamento e il calcolo delle somme, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo il meccanismo e la sua applicazione al periodo considerato. Le censure dirette ai provvedimenti regionali sono state dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione perché riguardano posizioni di diritto soggettivo, di competenza del giudice ordinario. Il ricorso è stato dunque in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il contestato sistema di payback imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, a seguito del superamento del tetto di spesa regionale, vengono chiamate a concorrere alla copertura dello sforamento per il quadriennio 2015-2018. Il TAR, uniformandosi ai recenti arresti della Corte costituzionale, ha affermato che la normativa era chiara e prevedibile già dal 2015, non essendo dunque violati né il principio di irretroattività, né quello di tutela dell'affidamento. La fissazione del tetto, anche se avvenuta nel 2019 per gli anni precedenti, non è irragionevole né lesiva dei diritti delle imprese, che erano consapevoli della possibile applicazione del payback. Quanto alle contestazioni sulle modalità di calcolo degli importi dovuti, si tratta di verifiche vincolate e tecniche non rientranti nell'esercizio di potere autoritativo, ma di attività ricognitiva, e quindi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il TAR ha perciò rigettato le doglianze di legittimità degli atti statali e dichiarato inammissibili quelle riguardanti gli atti regionali.