09/04/2026
Art. 10Art. 11Art. 41Art. 42Art. 72Art. 102Art. 107Art. 108Art. 110

Legittimità dell’aggiudicazione a Urbe Vigilanza S.p.A. nella gara INAIL per servizi di vigilanza: ribasso sui costi della manodopera e verifica di congruità dell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato da CSM Global Security Service S.r.l. contro l’aggiudicazione a Urbe Vigilanza S.p.A. del servizio di vigilanza presso la Direzione Generale INAIL. La ricorrente contestava il ribasso operato da Urbe Vigilanza sui costi della manodopera rispetto alle stime della stazione appaltante, l’asserita violazione dei minimi salariali, la presunta modifica dell’offerta in sede di giustificativi e l’incongruità dell’offerta. Il TAR ha stabilito che il ribasso sui costi della manodopera non determina esclusione automatica ma obbliga la stazione appaltante a una verifica di anomalia. Tale verifica ha accertato la regolarità e sostenibilità dell’offerta di Urbe Vigilanza, anche con riguardo al rispetto dei minimi salariali e alla tenuta economica complessiva. Sono state ritenute infondate tutte le censure mosse dalla ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante non costituisca di per sé causa di esclusione automatica, ma comporti l’attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. L’interpretazione della lex specialis, e in particolare del Capitolato d’Oneri, non può introdurre divieti assoluti di ribasso in contrasto con la normativa primaria (art. 41, comma 14), la quale consente ribassi giustificati da una più efficiente organizzazione aziendale. La stazione appaltante ha svolto correttamente la verifica di anomalia, ricevendo e valutando positivamente i giustificativi di Urbe Vigilanza, che ha dimostrato il rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL di settore e la sostenibilità dell’offerta nel suo complesso. Le censure relative alla presunta modifica dell’offerta tecnica e alla sottostima di singole voci di costo sono state ritenute infondate perché non emergono elementi di manipolazione o alterazione sostanziale dell’offerta. In assenza di manifeste irragionevolezze o errori nella valutazione tecnico-discrezionale della PA, il TAR ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione e respinto il ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

Invocato per sostenere che le cause di esclusione dalla procedura di gara devono derivare tassativamente dalla legge e non possono essere introdotte tramite la lex specialis in misura più restrittiva. Il TAR conferma che non possono essere introdotti divieti ultra legem sull’ammissibilità di ribassi sui costi della manodopera.

Articolo 11

Rilevante in relazione alle doglianze sul rispetto dei minimi salariali e dell’applicazione del corretto CCNL di settore, che costituisce obbligo per tutti gli operatori economici partecipanti. Il TAR verifica la congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi previsti dal CCNL e dalle tabelle ministeriali.

Articolo 41

Centrale per chiarire il principio secondo cui i costi della manodopera sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso, ma il ribasso è legittimo se giustificato da migliore organizzazione aziendale. Il TAR si sofferma in particolare sul comma 14, interpretandolo in combinato disposto con gli altri articoli citati.

Articolo 42

Menziato tra le violazioni denunciate dalla ricorrente, ma nella motivazione il TAR non ravvisa carenze nella fase di verifica e validazione della progettazione sottesa alla procedura, aderendo ai principi di controllo previsti dall’articolo stesso.

Articolo 72

Rilevante in quanto disciplina la procedura ristretta con cui è stata indetta la gara impugnata, garantendo la selezione degli operatori economici in base alle domande di partecipazione e all’invito successivo a presentare offerta.

Articolo 102

Invocato per sottolineare che i partecipanti sono tenuti a impegnarsi per la stabilità occupazionale e l’applicazione del corretto CCNL, ambito entro cui la stazione appaltante ha verificato la congruità dei costi della manodopera e il rispetto delle tutele previste.

Articolo 107

Affermato nelle censure sulla regolarità e trasparenza della selezione. Il TAR ribadisce che l’aggiudicazione sia avvenuta nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e della verifica dei requisiti di legalità, senza che emergano violazioni degli obblighi ambientali, sociali o salariali.

Articolo 108

Applicato come base per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella gara in oggetto, con corrispondente valutazione dei punteggi tecnici ed economici assegnati alle offerte e della coerenza delle stime dei costi della manodopera e sicurezza.

Articolo 110

Determinante per la legittimità del procedimento: disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR conferma che la verifica di anomalia attivata dall’INAIL ha accertato la congruità e sostenibilità dell’offerta di Urbe Vigilanza, in assenza di violazioni dei minimi salariali o di elementi di manifesta anomalia.

Articoli di riferimento