Legittimità dell’aggiudicazione di gara per fornitura di cancelleria e toner: verifica postuma dei requisiti CAM e discrezionalità tecnica della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso di Errebian S.p.A. contro l’aggiudicazione del lotto 5 della gara per la fornitura di cancelleria, toner e materiale di consumo a Promo Rigenera S.r.l. Errebian aveva contestato il provvedimento sostenendo che la concorrente non avesse presentato una certificazione idonea a comprovare il possesso dei criteri ambientali minimi (CAM) già in sede di offerta. Il TAR ha valutato che la normativa applicabile e la lex specialis di gara consentivano la produzione della semplice autodichiarazione in sede di offerta e la verifica documentale approfondita successivamente, anche attraverso mezzi di prova equivalenti. Ha inoltre riconosciuto la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione della documentazione CAM. Il ricorso è stato dunque ritenuto infondato.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza parte dalla contestazione di Errebian S.p.A., che riteneva illegittima l’aggiudicazione del lotto 5 a Promo Rigenera S.r.l. per la presunta mancanza, in sede di offerta, della documentazione idonea a comprovare il possesso dei criteri ambientali minimi (CAM) richiesti dalla gara. Il TAR, analizzando la lex specialis e la disciplina vigente, ha stabilito che in fase di offerta era sufficiente una autodichiarazione di conformità ai CAM, demandando la verifica effettiva dei requisiti ad una fase successiva (dopo la proposta di aggiudicazione, prima della stipula del contratto). Tale verifica, come previsto sia dalla normativa sia dagli atti di gara, può avvenire anche tramite strumenti di prova equivalenti in caso di indisponibilità o difficoltà oggettiva ad ottenere le certificazioni previste. Il TAR ha ribadito la legittimità delle procedure seguite dalla stazione appaltante e la non sindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche, salvo evidenti errori o illogicità, qui non riscontrati. Non essendo state riscontrate violazioni delle norme o vizi di legittimità, il ricorso è stato respinto e le spese compensate tra le parti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 57 viene richiamato per sottolineare che i bandi devono prevedere e valorizzare i criteri ambientali minimi (CAM). Il TAR ricorda che la stazione appaltante è tenuta a richiedere tali criteri e a valutarli in sede di gara, e che la procedura seguita per la verifica della conformità ai CAM si è svolta regolarmente secondo le previsioni normative.
L’articolo 94 rileva in quanto disciplina le cause di esclusione automatica da una gara. La sentenza ne richiama l’applicazione per attestare che Promo Rigenera S.r.l. possedeva i requisiti di ordine generale, la cui verifica ha avuto esito positivo e non è stata posta in discussione con riferimento ai presupposti indicati nell’articolo.
L’articolo 95, relativo alle cause di esclusione non automatiche, è citato a conferma che nessuna situazione tipica di esclusione discrezionale si è verificata in capo all’aggiudicataria Promo Rigenera, come risultante dalla fase istruttoria svolta dalla Commissione di gara e dal RUP.
L’articolo 100 individua i requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica). La sentenza spiega che la verifica di tali requisiti, inclusa la conformità ai CAM, può essere perfezionata anche dopo la presentazione dell’offerta, sulla base di autodichiarazioni e successive prove documentali, come avvenuto legittimamente nel caso in esame.
L’articolo 108 è centrale perché la gara era basata sul criterio del minor prezzo come previsto per appalti standardizzati. La sentenza conferma che il procedimento amministrativo di aggiudicazione e di verifica dei requisiti è stato conforme alle modalità e alle tempistiche fissate dall’articolo e dagli atti di gara.



